Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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serva registrazioni scritte di una valutazione della compatibilità caso per caso (art. 87 par. 2).
Prima di ogni operazione congiunta, comprese le operazioni di rimpatrio, l’Agenzia e lo Stato membro ospitante stabiliscono le responsabilità relative al rispetto e al controllo degli obblighi in materia di protezione dei dati. L’Agenzia tratta soltanto alcuni tipi di dati personali espressamente disciplinati dal regolamento UE e soltanto per certe finalità stabilite nello stesso regolamento (art. 88 par. 1 in combinato disposto con l’art. 87). Ad esempio, l’Agenzia può trattare i dati personali necessari per l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi nell’ambito delle misure di rimpatrio per organizzare le relative operazioni. Il trattamento da parte dell’Agenzia è consentito soltanto se la trasmissione dei dati alle autorità competenti degli Stati Schengen è necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti (a questo riguardo cfr. anche art. 88 par. 2 lett. a).
La durata della conservazione e la cancellazione dei dati personali da parte dell’Agenzia sono disciplinate dall’articolo 91. L’Agenzia può conservare tali dati soltanto per 90 giorni al massimo. Per quanto riguarda i dati nell’ambito dei rimpatri, il periodo di conservazione è di massimo 30 giorni dopo il completamento dei compiti necessari (p. es. operazione di rimpatrio).
Ogni due anni l’Agenzia, in stretta consultazione con gli Stati Schengen, elabora e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un’analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere. Nei risultati di tale analisi i dati personali vengono resi anonimi. I dati personali necessari per l’analisi dei rischi e le informazioni generali devono essere trasmessi dagli Stati Schengen all’Agenzia. Questi comprendono informazioni sulla situazione, sulle tendenze, sulle potenziali minacce alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio.
Nell’ambito della protezione delle frontiere, l’AFD dispone di una base giuridica. Secondo l’articolo 113 della legge del 18 marzo 200532 sulle dogane (LD), l’AFD può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, ad autorità di altri Stati nonché ad organizzazioni sopranazionali o internazionali, sempre che un trattato internazionale lo preveda. In questo caso il trattato internazionale è lo scambio di note sul recepimento del regolamento. L’articolo 3c OCOFE disciplina il possibile scambio di informazioni tra l’AFD e l’Agenzia. Tale articolo verrà adeguato di conseguenza.
La normativa attualmente in vigore di cui all’articolo 111a LStrI prevede che la comunicazione di dati personali agli Stati Schengen sia parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali. Per poter trasmettere informazioni all’Agenzia conformemente al nuovo mandato, occorre creare una base giuridica adeguata (art. 111a cpv. 2 D-LStrI). Secondo l’articolo 111a capoverso 2 D-LStrI, i dati personali devono essere comunicati dalla SEM all’Agenzia europea sulla base del regolamento UE. Il catalogo dei dati si trova nell’attuale articolo 105 capoverso 2 LStrI. In particolare, si tratta di dati personali, indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità, dati biometrici così come indicazioni sullo stato di
32 RS 631.0