Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
La piattaforma potrà anche essere utilizzata dall’Agenzia per la trasmissione sicura di dati biografici o biometrici, qualora ciò sia necessario per confermare l’identità e la nazionalità di un cittadino di un Paese terzo. Questo dovrà essere possibile soltanto in casi specifici e previa richiesta di uno Stato Schengen (cfr. art. 49 par. 1). Il trattamento dei dati personali è disciplinato dagli articoli 86 e seguenti del regolamento UE. Per quanto riguarda la fornitura dei dati citati a questa piattaforma, nell’articolo 111a D-LStrI è stata creata una base giuridica secondo la quale la SEM è responsabile della trasmissione manuale di determinati dati, indicati in modo esaustivo. In futuro, i dati necessari potranno essere trasmessi manualmente all’Agenzia anche attraverso il nuovo sistema d’informazione eRetour della SEM (art. 109f cpv. 2 lett. d D-LStrI, a questo riguardo cfr. cap. 5.1). Per l’ulteriore comunicazione con l’Agenzia è responsabile l’AFD in qualità di punto di contatto nazionale.
Mediante la piattaforma, gli Stati Schengen forniscono all’Agenzia i dati operativi sui rimpatri necessari per valutare le esigenze in materia di operazioni di rimpatrio nazionali. Qualora sia necessario fornire dati personali, si applica l’articolo 111a D-LStrI. Gli Stati Schengen informano l’Agenzia in merito alla pianificazione provvisoria sul numero di persone da rimpatriare e sul numero di Stati di destinazione, comunicandole l’eventuale necessità di assistenza o coordinamento in tale ambito. Su questa base, l’Agenzia elabora e aggiorna un corrispondente piano operativo.
Lo Stato Schengen interessato rilascia una conferma all’Agenzia secondo cui i rimpatriandi sono interessati da una decisione esecutiva d’allontanamento. Se per lo svolgimento di queste operazioni vengono coinvolti i membri del corpo permanente dell’Agenzia, prima di ogni rimpatrio essi consultano il SIS per accertarsi che la decisione d’allontanamento possa essere effettivamente eseguita e che non sia stata sospesa.
Ogni operazione di rimpatrio organizzata dall’Agenzia è monitorata dai corrispondenti osservatori, che redigono un rapporto destinato all’Agenzia, ai responsabili dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali degli Stati Schengen interessati. L’Agenzia finanzia le operazioni di rimpatrio conformemente alle regole finanziarie applicabili.
Nell’ambito dei rimpatri, spesso i cittadini di Paesi terzi non sono in possesso di alcun documento di identificazione e non cooperano all’accertamento della loro identità, omettendo di comunicare informazioni o fornendo dati personali inesatti. Per questo motivo, attraverso norme interne, l’Agenzia è autorizzata a limitare determinati diritti sui dati personali degli interessati (art. 86 par. 2). Per ridurre il rischio di fuga delle persone interessate, il diritto di accesso può, ad esempio, essere limitato ai loro dati personali.
3.7 Diritti fondamentali
Un’importante novità apportata dal regolamento nell’ambito dei diritti fondamentali è la creazione di un gruppo di 40 osservatori dei diritti fondamentali (art. 110), che fanno parte del personale dell’Agenzia, rientrano nel personale statutario (cat. 1) e sono controllati dal responsabile dei diritti fondamentali, che li nomina. Il loro compito è valutare costantemente il rispetto dei diritti fondamentali nelle attività operative, fornire consulenza e assistenza in materia nonché contribuire alla promo-