Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
esterne a livello nazionale non pregiudica le competenze stabilite a livello nazionale in materia di pianificazione e attuazione dei controlli delle frontiere.
EUROSUR fornisce un quadro situazionale esaustivo, non solo alle frontiere esterne ma anche all’interno dello spazio Schengen (immigrazione secondaria) e nella zona pre-frontaliera. Anche le frontiere esterne aeree sono ora soggette alla sorveglianza obbligatoria. Finora lo scambio di informazioni alle frontiere esterne aeree ha avuto luogo su base volontaria. La garanzia di una conoscenza situazionale all’interno dello spazio Schengen non dovrebbe comportare attività operative dell’Agenzia alle frontiere interne degli Stati membri.
Per poter svolgere le proprie attività nell’ambito dell’analisi dei rischi nonché della valutazione della situazione e di eventuali vulnerabilità in modo più efficace e mirato, l’Agenzia istituirà e gestirà una nuova rete di comunicazione. Tale rete, istituita in base al regolamento (UE) 2019/1896, deve basarsi sulla rete di comunicazione EUROSUR sviluppata nel quadro del regolamento (UE) n. 1052/2013 e sostituirla. Per migliorare la sicurezza delle informazioni tra gli Stati Schengen e l’Agenzia, il livello di sicurezza sarà innalzato a «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL».
Un atto di esecuzione indica il tipo di informazioni da fornire, i soggetti responsabili della raccolta, del trattamento, dell’archiviazione e della trasmissione di informazioni specifiche (art. 24 par. 3). Questo atto di esecuzione viene quindi notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen.
3.5.2 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Con il regolamento (UE) 2018/1240 è stato istituito il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nello spazio Schengen (simile all’ESTA per gli Stati Uniti d’America). Con alcune eccezioni, i cittadini di Paesi terzi esonerati dall’obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata saranno tenuti a richiedere online un’autorizzazione di viaggio a pagamento prima di intraprendere il viaggio verso lo spazio Schengen. Un’autorizzazione di viaggio ETIAS non garantirà il diritto di ingresso, bensì rappresenterà una nuova condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Paesi terzi esonerati dall’obbligo del visto.
Qualora il controllo automatico dia un riscontro positivo in uno dei sistemi consultati, il record dei dati relativi alla richiesta sarà trasmesso all’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS ha sede presso l’Agenzia ed è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (art. 10 par. 1 lett. a).20
20 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.