Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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zione dei diritti fondamentali nell’ambito della gestione europea integrata delle frontiere. Per ciascun impiego viene nominato almeno un osservatore.

I principi relativi ai diritti fondamentali di cui all’articolo 80 sono stati ripresi dal regolamento precedente. L’Agenzia dispone inoltre di un forum consultivo che offre assistenza nelle questioni legate ai diritti fondamentali (art. 108) e di un responsabile dei diritti fondamentali (art. 109). I relativi compiti e competenze sono stati ampliati. In particolare, il responsabile dei diritti fondamentali informa il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nelle attività dell’Agenzia, può svolgere indagini sulle attività dell’Agenzia ed effettuare ispezioni sul posto in tutti i luoghi di intervento nonché nomina gli osservatori dei diritti fondamentali. L’Agenzia deve garantire che l’osservatore dei diritti fondamentali possa agire in modo indipendente e che disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

La procedura di ricorso (art. 111) è stata recepita dal regolamento precedente con alcune concretizzazioni e complementi. In caso di violazione dei diritti fondamentali da parte del personale dell’Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda al direttore esecutivo misure adeguate, comprese misure disciplinari e, se del caso, l’avvio di procedimenti civili o penali conformemente al regolamento e al diritto nazionale. Se il ricorso è diretto a un membro di una squadra di uno Stato Schengen (Stato membro ospitante o di provenienza), tale Stato assicura l’adozione di misure appropriate. Con il nuovo regolamento, il responsabile dei diritti fondamentali informa il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione qualora uno Stato Schengen non comunichi all’Agenzia le misure adottate a seguito del ricorso. L’Agenzia può anche chiedere a uno Stato Schengen di rimuovere immediatamente la persona interessata dalle attività dell’Agenzia o dal corpo permanente.

Con l’ampliamento dei compiti e delle competenze affidati all’Agenzia, il regolamento rafforza le misure per la protezione dei diritti fondamentali cui fa spesso riferimento. Il mancato rispetto dei diritti fondamentali costituisce anche un motivo per interrompere, cessare o non avviare un’attività (art. 46). Nell’ambito dei rimpatri, i compiti dell’Agenzia devono essere svolti rispettando sempre i diritti fondamentali (art. 48 par. 1). Se l’Agenzia nutre dei dubbi circa il rispetto dei diritti fondamentali durante una fase dell’operazione di rimpatrio, ne informa gli Stati Schengen e la Commissione.

Altri riferimenti ai diritti fondamentali:

- gestione integrata delle frontiere: riferimento ai diritti fondamentali come elementi generali dell’attuazione della gestione integrata delle frontiere (art. 1 e art. 3 par. 2);

- responsabilità condivisa: garanzia della gestione delle frontiere esterne e dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati Schengen nel rispetto dei diritti fondamentali (art. 7 par. 3);

- compiti dell’Agenzia: diversi riferimenti espliciti alla protezione dei diritti fondamentali (art. 10 par. 1 lett. e, s, w e ad);

- i piani operativi includono: