Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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Il 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note sul recepimento di questi regolamenti UE, fatta salva la procedura di approvazione parlamentare. La procedura di consultazione relativa a questo progetto sarà avviata a ottobre 2019.
3.6 Protezione dei dati
Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l’Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati Schengen, ad esempio che essi le forniscano i dati pertinenti necessari. Questi dati sono necessari per garantire le attività svolte dall’Agenzia, in particolare nell’ambito della conoscenza situazionale, dell’analisi dei rischi, della valutazione delle vulnerabilità e della pianificazione integrata. Laddove si tratti di dati personali, dovrebbero applicarsi appieno il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di protezione dei dati.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/172528. In base a questo regolamento, l’Agenzia può trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, nella misura in cui tale trasferimento sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Essa garantisce che, in occasione di un simile trasferimento, i dati verranno trattati esclusivamente per il fine per il quale sono stati forniti.
Il regolamento (UE) 2018/1725 non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen che la Svizzera è tenuta a recepire, poiché rilevante solo per l’attività dell’Agenzia stessa. Tale regolamento viene applicato unicamente se il regolamento (UE) 2019/1896 non contiene disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati (in particolare art. 87 segg.). Per la trasmissione di dati personali degli Stati Schengen all’Agenzia si applicano29 piuttosto le norme in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/67930. Neanche questo regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, ma la Svizzera terrà conto delle disposizioni in esso contenute nel quadro dell’attuale revisione della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati.
Gli Stati Schengen che forniscono dati personali all’Agenzia stabiliscono la finalità per cui tali dati devono essere trattati. L’Agenzia può decidere di trattare dati personali per una finalità diversa solo caso per caso, dopo aver verificato che tale trattamento per una finalità diversa è compatibile con la finalità iniziale per la quale sono stati raccolti i dati e se autorizzata dal fornitore dei dati personali. L’Agenzia con-
28 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2019, pag. 39.
29 Cfr. consid. n. 84 del regolamento (UE) 2019/1896.
30 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
31 RS 235.1