Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

bilità di reimpiegare come personale operativo anche una parte delle risorse liberate a seguito di DaziT.

6.3 Ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e sull’effettivo del personale nell’ambito della migrazione

6.3.1 Ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario nell’ambito della migrazione

L’articolo 111a capoverso 2 D-LStrI disciplina la comunicazione di dati personali all’Agenzia. La trasmissione di tali dati all’Agenzia deve avvenire manualmente a medio e lungo termine attraverso il sistema d’informazione nell’ambito dei rimpatri eRetour (art. 109f cpv. 2 lett. d D-LStrI). La base legale per tale sistema è stata approvata dal Parlamento nel quadro del progetto sulla LStrI (norme procedurali e sistemi di informazione)47 nel dicembre 2018. Si prevede che le relative modifiche entreranno in vigore a inizio 2020. La realizzazione del nuovo sistema

d’informazione avverrà per fasi e comporterà spese complessive pari a 6,5 milioni di franchi, 1,3 milioni dei quali sono già stati spesi entro fine 2018. Il restante importo è stato iscritto nel preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020–2022 della SEM.

Le funzioni di eRetour necessarie alla trasmissione di dati personali e statistiche all’Agenzia possono essere attuate nel quadro di questo graduale ulteriore sviluppo del sistema d’informazione senza onere finanziario aggiuntivo.

Nell’articolo 71a capoverso 1 D-LStrI occorre inserire una nuova regolamentazione secondo cui la SEM e i Cantoni mettono a disposizione il personale necessario alle operazioni internazionali di rimpatrio. Per l’invio di personale a lungo o a breve termine la Svizzera riceve un sostegno finanziario dall’Agenzia (cfr. cap. 6.1.4). Per l’invio del loro personale i Cantoni devono essere indennizzati dalla Confederazione a titolo forfettario sia per impieghi di breve durata che per distacchi a lungo termine. In questo contesto, le somme forfettarie devono corrispondere a quelle attuali destinate agli impieghi di breve durata (300 franchi al giorno e, per i capisquadra, 400 franchi al giorno; cfr. art. 15d OEAE nonché cap. 3.3.1 e art. 71a cpv. 1 D-LStrI). Si prevede che per la Confederazione ciò comporterà costi aggiuntivi per i distacchi a lungo termine pari a circa 66 000 franchi oppure a 88 000 franchi all’anno a persona (cfr. cap. 6.4.2). Si parte dal presupposto che, a lungo termine, tali costi aggiuntivi verranno compensati con i risparmi descritti qui di seguito: nel complesso, il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne Schengen nonché il maggior sostegno alla Svizzera da parte dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri dovrebbero ripercuotersi positivamente sul numero di domande d’asilo infondate. Ciò permetterà presumibilmente di ridurre i costi per le partenze e i rimpatri negli Stati di provenienza o d’origine oppure nello Stato Dublino interessato. È quindi probabile che, a lungo termine, anche il sostegno forfettario accordato ai Cantoni nel quadro descritto

47 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2018, FF 2018 1381, nonché modifica della LStrI del 14 dicembre 2018, FF 2018 6655.