Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Contesto della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi
1.1.1 Cooperazione Prüm
La criminalità è lo specchio della società: interconnessa, mobile, globale. I terroristi e i criminali non conoscono le frontiere nazionali e agiscono in rete. Per far fronte a queste nuove sfide, le autorità di polizia necessitano di nuovi strumenti. Affinché la cooperazione internazionale, in particolare in materia di lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo sia tangibile e significativa, è essenziale che lo scambio di informazioni esatte avvenga in modo rapido ed efficace. A tal fine, occorre mettere a punto procedure che possano favorire lo scambio di dati relativi ai profili del DNA, di dati dattiloscopici e di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori. Per rispondere a tali esigenze, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato e integrato nel quadro giuridico europeo due atti legislativi1.
La cooperazione Prüm mira principalmente a rafforzare la cooperazione di polizia in Europa, in particolare semplificando il confronto dei dati relativi a profili del DNA e impronte digitali così come l’accesso automatizzato alle banche dati nazionali sui veicoli e i loro detentori. Il collegamento tra i sistemi d’informazione nazionali (sui profili del DNA, impronte digitali e dati relativi ai veicoli) permette dunque di accertare rapidamente quali Paesi dispongono di informazioni rilevanti ai fini di indagine. Oltre alle misure descritte poc’anzi, i due atti legislativi disciplinano inoltre la comunicazione di dati in relazione a eventi di rilievo, la trasmissione di informazioni ai fini di prevenzione di reati terroristici e altre forme di cooperazione, quali le operazioni congiunte o l’assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi.
La cooperazione Prüm non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Per potervi partecipare, la Svizzera era tenuta a concludere un accordo di associazione
1 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 12).