Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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qualora l’atto commesso dal criminale o dal terrorista da identificare sia così deprecabile da giustificare la consultazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con un casellario giudiziale pulito, concludendo che le restrizioni poste alle autorità incaricate della sicurezza interna per la consultazione della banca dati Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevate rispetto a quelle definite per la consultazione di banche dati giudiziarie.
Il regolamento (UE) n. 603/20133 concernente l’Eurodac (di seguito: «regolamento Eurodac») contiene pertanto da luglio 2013 disposizioni relative all’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Il regolamento è, tuttavia, applicabile soltanto da luglio 2015. Esso consente nello specifico alle autorità di contrasto di consultare Eurodac ai fini di prevenzione e accertamento di reati terroristici e altri reati penali gravi nonché ai fini di indagine in tale ambito. Il regolamento intende consentire alle autorità di contrasto di presentare richieste di confronto dei dati dattiloscopici con i dati registrati nella banca dati centrale Eurodac al fine di accertare con esattezza l’identità di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere maggiori informazioni sulla persona in questione.
La Svizzera applica le norme relative all’asilo stabilite nel regolamento Eurodac in virtù dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD). Tuttavia, l’accesso alla banca dati Eurodac ai fini di perseguimento penale non rientra nel campo di applicazione del suddetto Accordo. Pertanto, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di sancire un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili nell’ambito della sicurezza interna.
Il 12 settembre 2014, il Consiglio federale ha deciso di consultare le Commissioni della politica estera delle Camere federali in merito al progetto di mandato negoziale concernente l’accesso alla banca dati Eurodac nell’ambito del perseguimento penale. Le commissioni si sono espresse a favore dell’apertura dei negoziati con l’UE. Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha conferito il mandato negoziale. I negoziati si sono svolti congiuntamente con gli Stati associati a Dublino (Norvegia, Islanda e Liechtenstein; cfr. n. 1.4.2.) e si sono conclusi il 22 novembre 2017 con la parafatura
3Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 26.9.2013, pag. 1).