Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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specifico con l’UE, analogamente all’accordo stipulato nel 20092 da Norvegia e Islanda.

Il 3 settembre 2014, il Consiglio federale ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla cooperazione Prüm approvando il progetto di mandato negoziale proposto, previa consultazione dei Cantoni e delle Commissioni della politica estera dell’Assemblea federale.

Il 16 ottobre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità il progetto di mandato negoziale, ritenendo la cooperazione Prüm uno strumento prezioso per le autorità di polizia. Il 3 novembre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha ugualmente dato il via libera al progetto all’unanimità. Il 19 dicembre 2014, anche la Conferenza dei Governi cantonali si è espressa a favore dell’apertura dei negoziati.

Il Consiglio federale ha conferito il mandato negoziale il 13 marzo 2015. I negoziati si sono svolti congiuntamente con il Liechtenstein (cfr. n. 1.4.1) e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell’Accordo di partecipazione a Prüm, siglato in seguito il 27 giugno 2019 a Bruxelles.

1.1.2 Protocollo Eurodac

La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d’asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. La banca dati costituisce in primo luogo uno strumento nell’ambito della migrazione in quanto consente agli Stati Dublino di verificare se una persona ha già presentato domanda d’asilo in un altro Paese o è arrivata sul loro territorio transitando da uno Paese terzo sicuro.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 novembre 2005 concernente il miglioramento dell’efficienza e l’incremento dell’interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, la Commissione europea dichiarava alle autorità incaricate della sicurezza interna che l’accesso alla banca dati Eurodac è subordinato all’attuazione della cooperazione Prüm ed è limitato a casi ben definiti, ovvero qualora vi siano buoni motivi per ritenere che l’autore di un reato terroristico o di un altro reato penale grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. Nella comunicazione, la Commissione europea precisava inoltre che in virtù del principio di proporzionalità, Eurodac può essere consultato a tal fine soltanto quando prevale l’interesse della sicurezza pubblica, ossia

2 Decisione 2009/1023/GAI del Consiglio del 21 settembre 2009 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’Accordo tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, GU L 353 del 31.12.2009, pag.1.