Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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perseguimento penale svizzere di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Questo sviluppo apporterà vantaggi per l’attività di indagine e l’identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, permettendo di ottenere informazioni al loro riguardo e pertanto di condurre le indagini in modo più mirato.
Si pensi ad esempio a un caso di omicidio. La polizia scientifica preleva tracce di DNA. Dall’analisi emerge che un terzo di esse circa è inutilizzabile. Un altro terzo circa non è rilevante (p. es. perché le tracce appartengono alla vittima stessa). Il restante terzo circa permette invece di allestire il profilo del DNA del presunto autore di reato, il quale non figura nella banca dati nazionale.
Oggi, l’agente di polizia ricorre al canale di Interpol. Invia la propria richiesta a ogni singolo Stato europeo. Nel presente caso, quasi tutti i Paesi danno una risposta negativa o non forniscono alcuna risposta. Uno solo risponde positivamente, ma dopo una lunga attesa durata un mese. Per di più, l’incertezza permane per quanto concerne i Paesi che non hanno risposto: il motivo è legato al fatto che il confronto ha dato un riscontro negativo o al fatto che non è stato effettuato? Probabilmente sarà necessario inviare nuovamente la richiesta.
In futuro, grazie alla cooperazione Prüm, l’agente di polizia potrà confrontare il profilo in maniera automatizzata e accertare quasi immediatamente se esiste una corrispondenza con uno o più Stati partecipanti alla cooperazione Prüm. Potrà dunque richiedere le informazioni rilevanti direttamente al Paese o ai Paesi interessati.
In Austria, grazie alla cooperazione Prüm, le autorità di polizia identificano ogni mese circa 100 persone collegate a procedure giudiziarie. È ad esempio grazie a riscontri con dati relativi a profili del DNA e impronte digitali registrati nei Paesi Bassi, in Germania e in Polonia che è stato possibile smascherare e arrestare un omicida seriale a Vienna.
La Svizzera ha constatato un rapido aumento dell’utilizzo degli strumenti della cooperazione Prüm nell’Unione Europea. Alla luce della scarsità di risorse del personale, la maggior parte degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm preferisce già oggi trattare le richieste inviate tramite tale sistema e far attendere le richieste pervenute tramite un canale diverso, quale ad esempio Interpol. Alcuni Stati partecipanti alla cooperazione Prüm non rispondono neanche più alle richieste inviate tramite altri canali o rispondono soltanto dopo diverse sollecitazioni.
Viceversa, la partecipazione della Svizzera ai meccanismi della cooperazione Prüm consentirebbe ai servizi di polizia di essere coinvolti attivamente negli scambi di dati relativi a profili del DNA e impronte digitali, i quali a livello europeo, avvengono quasi esclusivamente tramite i canali in questione.
D’altronde, la partecipazione alla cooperazione Prüm, è una condizione sine qua non affinché le autorità svizzere di perseguimento penale possano accedere ai dati contenuti nella banca dati Eurodac. Attualmente, possono consultare tali dati soltanto le autorità migratorie nell’ambito della cooperazione di Dublino. Questo fa sì che le