Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine

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11. Articolo 27a (pronuncia della misura sottoposta a riserva)

La norma viene espressamente respinta da due partecipanti327. In base allo stato attuale della ricerca, non si capirebbe come prevedere in modo affidabile per un criminale

minorenne una «qualifizierte Gefährlichkeit» (pericolosità qualificata) e cioè «hohe

Wahrscheinlichkeit weiterer schwerwiegender Straftaten» (un’elevata probabilità di altri reati gravi), che rappresenta il presupposto per l’internamento (e anche per una misura secondo l’art. 59 cpv. 3 CP328.

Oggi sarebbe possibile sottoporre a terapie e mettere in sicurezza i giovani criminali, fino al 25° anno di età, collocandoli in un istituto chiuso ai sensi del diritto penale minorile. Se anni di terapia hanno fallito, sarebbe improbabile che possa funzionare una terapia secondo l’articolo 59 CP329. La possibilità di un successivo internamento viene respinta. Andrebbe verificato se si debba cercare di ottenere la sicurezza necessaria ordinando una misura di diritto civile per la protezione degli adulti330.

Inoltre si riproporrebbe anche in questo caso la «problematica delle riserva» per cui si pronuncerebbe tipicamente una riserva nei casi di delinquenza molto grave perché vi sarebbero meno ostacoli (la pericolosità non dovrebbe essere stabilita con una perizia al momento della riserva) e l’autorità non vorrebbe vedersi rimproverata di non aver fatto nulla. La riserva funzionerebbe perciò come un precedente per il giudice che deve decidere in via definitiva sulla misura al termine della stessa331.

Infine, anche per questa disposizione si evidenziano dei problemi di esecuzione, già esistenti e futuri332.

Alcuni partecipanti richiedono precisazioni e adeguamenti:

- l’autorità d’esecuzione, dopo aver ottenuto le perizie, la relazione dell’istituzione d’esecuzione e aver sentito la persona, dovrebbe chiarire la «non competenza»

dell’autorità di diritto civile in modo giuridicamente valido prima di poter chiedere al giudice per gli adulti di pronunciare una misura sottoposta a riserva. Andrebbe verificato se la pronuncia di una misura sottoposta a riserva secondo il diritto penale minorile debba rientrare nell’ambito di competenza del giudice per gli adulti senza il presupposto di un processo sulla non-competenza dell’autorità di diritto civile. Ciò non pregiudicherebbe la possibilità per il magistrato dei minorenni o il giudice dei minorenni di richiedere misure per i minori all’APMA (cfr. i pareri analoghi sulla sussidiarietà all’art. 19 cpv. 2 AP-DPMin)333.

- L’autorità di esecuzione non dovrebbe limitare la propria proposta solo alla

valutazione di un esperto del settore degli adulti. Proprio perché il reato è stato commesso in età giovanile, si dovrebbe sentire obbligatoriamente un esperto del campo della psicologia o della psichiatria infantile e dell’adolescenza (psicologia legale infantile/dell’adolescenza o scienze forensi)334.

- Si evidenzia inoltre che la commissione dovrebbe essere composta da persone competenti nella valutazione di minori che commettono reati (giudici dei minorenni, psichiatri dell’adolescenza, persone che si occupano dell’esecuzione di sanzioni

327 EFCAP, Uni-LU.

328 Con motivazione dettagliata Uni-LU, per analogia EFCAP.

329 SH, Uni-LU.

330 SH.

331 Uni-LU.

332 SSDPM, CCSPC, Uni-LU.

333 SSDPM, CCSPC.

334 FSP.