Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Inoltre, vari sviluppi hanno aumentato la necessità di agire per riformare l’imposta preventiva.
Gli sviluppi internazionali, in particolare in relazione al progetto BEPS*
dell’OCSE, hanno comportato, tra l’altro, un aumento dei requisiti relativi alla sostanza. Questo spinge sempre più spesso i gruppi che operano a livello internazionale a centralizzare le loro attività di finanziamento in un’unica società. Ciò riguarda sia il finanziamento esterno* che quello interno ai gruppi (ad es. funzioni di treasury e di cash-pooling*).
Per i Paesi con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico
di informazioni (nel 2020: attivato con 97 Paesi), l’imposizione per gli investitori domiciliati all’estero è già garantita dalla notifica. La riscossione supplementare dell’imposta preventiva rappresenta un eccesso di garanzia per gli investitori che hanno diritto a un rimborso ai sensi delle CDI.
Nel 2012 e nel 2016 le Camere federali hanno stabilito alcune eccezioni per gli
interessi derivanti dai cosiddetti strumenti too big to fail (TBTF)* (CoCos*, obbligazioni bail-in* e obbligazioni write-off*) (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g e i LIP). Fino a un’eventuale conversione, questi strumenti TBTF rappresentano obbligazioni i cui interessi sarebbero soggetti all’imposta preventiva. Tuttavia, nell’interesse della stabilità finanziaria, è aumentata la necessità che questi strumenti siano emessi in Svizzera e assoggettati al diritto svizzero. L’eccezione scadrà a fine 2021. Essa comporta una disparità di trattamento rispetto alle altre obbligazioni societarie, ma per i motivi sopra menzionati dovrebbe essere mantenuta fino all’entrata in vigore della presente revisione (n. 2.3).
1.1.3.3 Investimenti indiretti
Oggi i redditi di interessi derivanti da un ICC sono soggetti alla deduzione dell’imposta preventiva. L’ulteriore trattamento fiscale dipende dal fatto che si tratti di un ICC svizzero oppure estero.
Gli ICC svizzeri ai sensi della LICol hanno diritto al rimborso integrale dell’imposta preventiva, in quanto effettuano la deduzione di questa imposta nei confronti dei loro investitori. La deduzione applicata riguarda tutti gli investitori e ciò indebolisce la competitività della piazza dei fondi*. Questo è uno dei motivi per cui gli ICC sono relativamente rari in Svizzera.
Nel caso degli ICC esteri, i rimborsi dell’imposta preventiva sui redditi di interessi soggetti alla stessa falliscono regolarmente a causa di ostacoli pratici. Al momento della distribuzione, l’ICC estero non opera alcuna deduzione dell’imposta preventiva. La situazione degli ICC svizzeri che non rientrano nell’ambito di applicazione della LICol (in particolare i patrimoni analoghi*) è paragonabile a quella degli ICC esteri: i redditi di interessi percepiti dagli ICC svizzeri sono soggetti all’imposta preventiva, ma non la loro distribuzione agli investitori. Queste due forme di ICC diventano quindi in parte più attraenti sia per gli investitori svizzeri che per gli investitori esteri. D’un canto, l’esenzione dall’imposta preventiva va a beneficio degli investitori fiscalmente onesti (maggiore liquidità e assenza della procedura di rimborso). D’altro canto, ne risulta anche una situazione di garanzia insufficiente, poiché i redditi e la