Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
delle potenziali maggiori entrate derivanti dall’estensione della funzione di garanzia dell’imposta preventiva (n. 1.2.1). Entrambi gli studi sono stati considerati per la valutazione degli effetti sul gettito.
Si è inoltre supposto che gli emittenti facciano effettivamente uso del loro diritto d’opzione, ossia che non continuino ad utilizzare il principio del debitore.
4.1.2 Ripercussioni per la Confederazione
Relativamente alle ripercussioni finanziarie sul bilancio federale si possono distinguere tre categorie di conseguenze della riforma: effetti una tantum o temporanei, effetti statici ed effetti dinamici.
4.1.2.1 Effetti una tantum o temporanei
Il rimborso dell’imposta preventiva agli investitori domiciliati all’estero, così come alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera, può essere richiesto fino a tre anni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Ciò significa che nel primo anno della riforma (e in misura minore nei due anni successivi) perverranno ancora istanze di rimborso e nel contempo non verrà più prelevata l’imposta preventiva sui redditi di interessi nei confronti degli investitori esentati. Anche nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri detenuti da investitori domiciliati all’estero si produrrà un effetto temporaneo sulle entrate dell’imposta preventiva (eccezione: affidavit*).26 Tale effetto potrebbe risultare di entità ridotta poiché oggi il rimborso a investitori esteri in investimenti collettivi di capitale svizzeri non va generalmente a buon fine per motivi legali od oggettivi.
Tali effetti della riforma non hanno carattere duraturo e possono essere attutiti mediante gli accantonamenti costituiti in passato. Gli effetti stimati sono riportati nella tabella 3. Per quanto riguarda gli investitori domiciliati all’estero si è supposto che il 32 per cento dei rimborsi avvenga nello stesso periodo (t), il 43 per cento si riferisca all’anno precedente (t-1) e il restante 25 per cento ai periodi precedenti, stimando una quota leggermente maggiore per il periodo t-2 (14 %) rispetto al t-3 (11 %).27 In riferimento agli investimenti collettivi di capitale svizzeri occorre inoltre stimare la percentuale del volume di investimento relativa alla distribuzione di redditi senza ritenuta d’imposta preventiva nel quadro della procedura di affidavit. Anche in merito alla distribuzione percentuale dei redditi degli investimenti collettivi di capitale occorre formulare un’ipotesi, visto che un’eccezione dovrebbe essere concessa solo per i redditi di interessi, ma non per i redditi di partecipazioni svizzere. Si suppone che il 20 per
26 Nel caso dei fondi d’investimento conformi alla LICol, alla distribuzione dei redditi (interessi/dividendi) viene fondamentalmente dedotta l’imposta preventiva del 35 %. Per gli investitori domiciliati all’estero, la distribuzione dei redditi avviene senza ritenuta d’imposta preventiva qualora i redditi distribuiti provengano per almeno l’80 % dall’estero e una banca confermi che le quote si trovano in deposito presso di essa.
27 La ripartizione delle percentuali si basa sulla valutazione delle istanze di rimborso a partire dal 2007 presentate dagli investitori domiciliati all’estero.