Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Art. 70e
Il capoverso 1 stabilisce che la nuova regolamentazione è applicabile ai redditi che diventano esigibili dopo l’entrata in vigore della modifica proposta. Ciò significa che anche le obbligazioni già emesse, gli averi dei clienti già esistenti nonché gli altri redditi che sottostanno al principio dell’agente pagatore saranno interessati dalla nuova regolamentazione. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di questo passaggio nell’ordinanza (cfr. l’allegato con le disposizioni dell’ordinanza e relative spiegazioni).
Gli interessi degli strumenti TBTF emessi (o prorogati, cfr. n. 2.3) prima della scadenza della disposizione derogatoria (art. 5b cpv. 1 lett. f e g AP-LIP) continueranno ad essere completamente esenti dall’imposta preventiva. Essi non sono toccati dalla disposizione transitoria.
Capoverso 2: con la procedura dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore, per la prima volta molti operatori economici saranno soggetti a un’imposizione che finora non li aveva interessati o che li aveva interessati in misura molto esigua (cfr. n. 4.2.2 riguardo ai costi di implementazione). È giustificato che la Confederazione trasferisca una parte dei suoi oneri di implementazione (cfr. le spiegazioni nell’allegato). Una volta introdotto il nuovo sistema, la riscossione dell’imposta non verrà più retribuita. Secondo il diritto vigente, ad eccezione dell’imposta alla fonte per determinate persone che svolgono un’attività lucrativa, i costi amministrativi correnti per la riscossione di un’imposta sono sempre a carico dei contribuenti, i quali possono trasferirla ai clienti. Tale sistema dovrà continuare ad essere applicato anche alla nuova imposta preventiva.
Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di indennizzo nell’ordinanza (cfr. allegato).
3.2 Legge federale del 27 giugno 197324 sulle tasse di bollo
Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1, 5, 6, lett. bbis e bter
L’articolo 1 definisce gli oggetti fiscali che sottostanno alla tassa di negoziazione.
In futuro, la compravendita di obbligazioni svizzere sarà esentata dalla tassa di negoziazione (soppressione del cpv. 1 lett. b n. 1 LTB). Le obbligazioni estere ancora soggette all’imposta sono menzionate al capoverso 1 lett. bbis.
Eccetto un caso, i restanti adeguamenti sono puramente linguistici. Una modifica sostanziale riguarda il capoverso 1 lettera b numero 5: come nel caso dell’imposta preventiva, l’adeguamento riguarderà tutti i tipi di ICC. Ciò significa che la negoziazione di quote di ICC al di fuori dell’ambito di validità della LICol determinerà l’applicazione della tassa di negoziazione. Questa definizione in analogia a quella applicata all’imposta preventiva è opportuna ai fini della parità di trattamento di tutti gli ICC nonché di un’interpretazione uniforme. Tuttavia, gli effetti pratici della tassa di nego-
24 RS 641.10