Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Articoli 61, 62 e 63 AP-LIP: la struttura degli articoli viene modificata, in modo
che la comminatoria della pena e il requisito dell’intenzionalità (risp. della negligenza) siano menzionati all’inizio.
Articoli 61 e 62 AP-LIP: la riserva prevista dal diritto vigente a favore delle di-
sposizioni penali della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo23 (art. 14-16) viene soppressa, in quanto di natura puramente dichiarativa.
Articoli 61 e 62 AP-LIP: la perpetrazione intenzionale e per negligenza della sottrazione d’imposta e della messa in pericolo dell’imposta preventiva devono essere disciplinate in due capoversi distinti. La sanziona massima prevista per la sottrazione commessa per negligenza è una multa di 10 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, l’importo della tassa sottratta o dell’illecito profitto. La perpetrazione per negligenza è considerata punibile, tuttavia non in misura paragonabile all’intenzionalità. Pertanto l’importo massimo della multa va limitato: la soluzione, che appare adeguata, propone che esso corrisponda a un terzo della sanzione massima prevista per il reato intenzionale. Quest’ultima rimane invariata.
Articolo 64 capoverso 1 AP-LIP: la lettera b va ridotta al contenuto necessario in
applicazione del principio di determinatezza*. In futuro, soltanto la violazione di una decisione sarà soggetta a multa. Gli altri elementi si sono dimostrati irrilevanti nella pratica e quindi vanno eliminati.
Art. 65
La responsabilità penale per la riscossione dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore è limitata al dolo. Perlopiù tale riscossione avviene su larga scala. In questo ambito appare quindi giustificato rinunciare al perseguimento penale della negligenza. Il Parlamento ha deciso in modo analogo anche in altri ambiti (in particolare gli accordi sul libero scambio di informazioni). La situazione è infatti paragonabile a tali accordi; la differenza a livello tecnico consiste nel fatto che gli agenti pagatori invece di una comunicazione devono effettuare il prelievo di un’imposta.
Inoltre, nel caso dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore la realizzazione della fattispecie che determina la nascita del credito fiscale dipende dal contribuente. Questa situazione è paragonabile all’imposta sul valore aggiunto, dove l’impresa calcola l’imposta sulla base della propria cifra d’affari. Anche in questo caso sono punibili sia il dolo che la negligenza. Nell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore, l’agente pagatore è qualificato da un prodotto che non ha creato. Per i collaboratori di un agente pagatore, già solo il rischio di un procedimento penale per falsa qualificazione risulterebbe problematico.
Per quanto riguarda l’imposta preventiva secondo il principio del debitore, il diritto vigente resta invariato. Se il debitore della prestazione imponibile deduce l’imposta preventiva (incl. art. 20b AP-LIP), le azioni punibili saranno perseguite anche in caso di negligenza.
23 RS 313.0