Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

ziazione dovrebbero essere chiari, poiché il diritto vigente prevede una serie di eccezioni a favore degli ICC, che saranno mantenute e applicate anche agli ICC che non rientrano nell’ambito di applicazione della LICol.

Art. 4 cpv. 3 - 5

Già oggi la compravendita dei cosiddetti titoli del mercato monetario (obbligazioni con una durata fissa inferiore a 12 mesi) è esente dalla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. g LTB). In futuro, secondo il capoverso 3, il termine obbligazione comprenderà soltanto i titoli di debito con una durata superiore a 12 mesi. Pertanto, una definizione dei titoli del mercato monetario appare superflua e il capoverso 5 può essere soppresso. Per gli stessi motivi, la lettera a del capoverso 4 può essere eliminata: infatti, si tratta di documenti infrannuali che sono esenti dalla tassa di negoziazione.

Poiché soltanto le obbligazioni estere sono ancora soggette alla tassa di negoziazione, il rinvio alle obbligazioni garantite da ipoteca al capoverso 3 risulta superfluo.

Le sottopartecipazioni di cui al capoverso 4 lettera b non necessitano una regolamentazione distinta: qualora soddisfino la definizione di obbligazione secondo il diritto fiscale, saranno soggette alla tassa di negoziazione.

La lettera c del capoverso 4 verrà ora inclusa nel capoverso 3, poiché i vecchi crediti contabili continueranno ad essere considerati obbligazioni.

Art. 6 cpv. 1 lett. i

Viene eliminato soltanto il riferimento alla LICol.

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1 e 3, lett. abis, b e c

L’articolo 13 definisce i documenti imponibili, la cui compravendita è soggetta alla tassa di negoziazione. Le modifiche proposte garantiscono l’esenzione delle obbligazioni svizzere. Per la qualifica come negoziatore di titoli, le obbligazioni svizzere e i titoli del mercato monetario svizzero ed estero sono irrilevanti. Tuttavia, il numero dei negoziatori di titoli è destinato a diminuire solo leggermente, poiché la maggior parte di essi detiene ulteriori titoli.

Il secondo periodo del capoverso 2 lettera b deve essere stralciato. La regola risale alle prescrizioni, non più in vigore, riguardanti le emissioni di prestiti dei cartelli (risp. la loro notifica alla BNS ai fini del controllo) ed è pertanto obsoleta.

Il capoverso 2 lettera c può essere soppresso. Come indicato nelle spiegazioni relative all’articolo 4 capoverso 4 lettera b D-LTB, i prestiti individuali non sono soggetti alla tassa di negoziazione. Se sono qualificati quali obbligazioni, saranno interessati dalle disposizioni relative.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, b, f e g

Al capoverso 1 lettere a e b il riferimento alla LICol viene eliminato.

Il capoverso 1 lettera f esenta, tra l’altro, l’emissione di obbligazioni estere dalla tassa di negoziazione. Secondo il diritto vigente è richiesto che tali obbligazioni siano denominate in valuta estera. Questo requisito può essere eliminato, in quanto la valuta