Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

2.1.3 Transizione dal sistema esistente al nuovo sistema di ripresa ottimizzato

Dopo l’entrata in vigore della nuova ORSAE il 1° luglio 2021 verrà indetto il bando di concorso OMC per definire l’organizzazione privata. Le regole di transizione (art. 35 ORSAE) prevedono che, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, i soggetti all’obbligo di ripresa continuino ad assicurare lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato (SENS, SWICO o SLRS). Durante questa fase di transizione della durata di un anno e mezzo, l’esazione dei contributi di riciclaggio volontari e il pagamento delle indennità si svolgono esclusivamente - come in precedenza - attraverso i sistemi di finanziamento privati. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa degli apparecchi e non aderisce ad alcun sistema di finanziamento privato (i cosiddetti «fruitori clandestini») durante questa fase vengono applicati i medesimi obblighi previgenti (cfr. art. 5 cpv. 2 dell’attuale ORSAE): in particolare deve provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi, a registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento rispettoso dell’ambiente secondo lo stato della tecnica. Su richiesta, l’UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

Il 1° gennaio 2023 entra in vigore per tutti i fabbricanti e gli importatori l’obbligo di pagare la tassa, che da questo momento in poi sarà riscossa dall’organizzazione privata incaricata dall’UFAM. I fabbricanti che dal 1° gennaio 2023 intendono chiedere l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa devono presentare la domanda all’UFAM attraverso la loro organizzazione di categoria al più tardi entro il 31 marzo 2022. Entro il 30 settembre 2022, l’UFAM decide sull’esenzione a partire dall’anno successivo, che si applica per un periodo massimo di cinque anni. I sistemi di finanziamento predisposti finora e altre organizzazioni di categoria hanno la possibilità di presentare all’UFAM una domanda di esenzione secondo il nuovo articolo 11 ed essere esentati dall’obbligo di pagare la tassa a condizione che vengano adempiuti i requisiti previsti a tal fine. Dal momento che l’obbligo di rimessa della tassa di cui all’articolo 10 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2023, qualora desiderino essere esentati dall’obbligo di pagamento, gli attori hanno un anno e mezzo di tempo circa dall’entrata in vigore della nuova ORSAE per adottare eventuali provvedimenti organizzativi e concludere accordi interni al settore.

A partire dal 1° gennaio 2023, tutti i fabbricanti e gli importatori soggetti alla tassa che non sono stati esentati dall’obbligo di pagamento secondo l’articolo 11 ORSAE devono versare all’organizzazione privata incaricata dall’UFAM una tassa per gli apparecchi messi in commercio. Da questo momento in poi, anche le domande di indennità per i servizi di smaltimento erogati vanno indirizzate all’organizzazione privata. Per contro, un settore esentato dal pagare la tassa deve organizzare ed eseguire autonomamente la riscossione dei contributi di riciclaggio interni al settore e il pagamento delle indennità alle imprese di smaltimento; tali aspetti devono essere illustrati nella soluzione settoriale presentata all’UFAM (art. 11 cpv. 1 lett. a ORSAE).

2.1.4 Copertura di mercato della soluzione proposta

La soluzione proposta introduce per i fabbricanti e gli importatori di apparecchi con una sede sociale in Svizzera l’obbligo di versare una tassa di smaltimento anticipata secondo l’articolo 32abis LPAmb. L’obbligo si applica anche a imprese e organizzazioni che acquistano apparecchi direttamente all’estero oppure online tramite commercianti esteri. Tali imprese e organizzazioni importatrici sono pure esse soggette all’obbligo di notifica.

Con la possibilità di esentare un determinato settore dall’obbligo di pagare la tassa permane tuttavia il rischio che non tutti i fabbricanti e gli importatori appartenenti a tale settore aderiscano alla soluzione settoriale. Gli apparecchi di questi fabbricanti e importatori possono pertanto continuare a giungere sul mercato e, da ultimo, nel sistema di smaltimento di una soluzione settoriale senza contributi di riciclaggio volontari. Le organizzazioni di categoria

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