Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
2.1.2.8 Sistemi alternativi collaudati
Le soluzioni settoriali vigenti consentono ora di restituire i VAE in tutta la Svizzera indipendentemente dalla marca degli apparecchi e dal luogo di acquisto. L’applicazione di soluzioni individuali impedirebbe tale soluzione, dato che le parti soggette all’obbligo di ripresa non sarebbero praticamente in grado di esaminare se un VAE è stato soggetto alla TSA o al CRA. Nella maggior parte dei casi, i singoli sistemi comporterebbero elevati oneri amministrativi e tecnici per i punti di raccolta, il trasporto e il riciclaggio causati:
• dalla selezione degli apparecchi secondo le singole soluzioni individuali;
• da problemi legati alla logistica, per indirizzare al riciclaggio gli apparecchi delle sin-
gole soluzioni individuali;
• dalla registrazione dei flussi di massa delle diverse soluzioni individuali;
• dalla fatturazione dei costi della raccolta, del trasporto e del riciclaggio.
Un’ulteriore difficoltà sarebbe data dal controllo della qualità nella catena di smaltimento nel caso di numerose soluzioni individuali diverse. Non vediamo pertanto nelle soluzioni individuali alcun vantaggio economico né ecologico.
Con l’introduzione del sistema di finanziamento obbligatorio resta valido il principio della responsabilità del fabbricante. Oltre alla responsabilità per il versamento della TSA, che d’ora in avanti rappresenterà un obbligo per tutti gli importatori e i fabbricanti che operano in Svizzera e costituiscono una quota importante del gruppo di esperti. Nel gruppo di esperti sono altresì integrate le associazioni dei Comuni, delle aziende di smaltimento, dei trasportatori e di tutela dei consumatori nonché i rappresentanti cantonali. Tutti gli attori interessati hanno così voce in capitolo nella determinazione della TSA e nella definizione di eque indennità a copertura dei costi per le singole attività di smaltimento. Fra le altre cose, il gruppo di esperti emana inoltre raccomandazioni nell’elaborazione delle condizioni quadro della logistica di smaltimento. La responsabilità della logistica di smaltimento in sé è sempre affidata in primo luogo esclusivamente ai soggetti con obbligo di ripresa (fabbricanti, commercianti, commercianti al dettaglio).
Inoltre, i settori possono dimostrare di garantire il finanziamento del successivo smaltimento dei loro apparecchi. Se nell’ambito di una soluzione settoriale vengono adempiuti tutti i criteri di esenzione, essi devono avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario e farsi esentare dall’obbligo di pagare la tassa.
2.1.2.9 Conclusioni
Con l’introduzione del sistema di finanziamento obbligatorio resta in vigore il principio della responsabilità del fabbricante. Oltre ad essere stati tutti assoggettati al pagamento della TSA, gli importatori e fabbricanti attivi in Svizzera costituiscono ora una componente importante del gruppo di esperti, in cui sono coinvolte anche le associazioni dei Comuni, le imprese di smaltimento dei rifiuti, i trasportatori e le organizzazioni per la protezione dei consumatori come pure i rappresentanti dei Cantoni. Pertanto, tutti gli attori interessati hanno ora voce in capitolo nel definire la TSA e nel determinare una compensazione equa e sufficiente a coprire i costi delle singole attività di smaltimento. Inoltre, il gruppo di esperti formula anche raccomandazioni, tra l’altro, sull’elaborazione delle condizioni quadro per la logistica dello smaltimento dei rifiuti. Per la logistica di smaltimento stessa, rimangono in primo luogo responsabili le parti soggette all’obbligo di ripresa dei (fabbricanti, commercianti, commercianti al dettaglio).
Inoltre, i settori hanno la possibilità di dimostrare di essere in grado di assicurare il finanziamento per il successivo smaltimento delle loro attrezzature. Se una soluzione settoriale soddisfa tutti i criteri di esenzione, il settore in questione dovrebbero avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario e quindi di farsi esentare dall’obbligo di pagare la tassa di smaltimento.
11/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786