Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

1 Previa consultazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare effettivi di stambecchi, lupi e cigni reali.

2 In occasione della consultazione comunicano all’UFAM:

a. per quale motivo è necessaria la regolazione;

b. il tipo d’interventi in programma; e

c. le prevedibili ripercussioni degli interventi sull’effettivo.

3 Inoltre comunicano all’UFAM le seguenti indicazioni:

a. per gli stambecchi: per ogni comunità di riproduzione (colonia)

1. il territorio occupato,

2. l’effettivo in estate con dati sul numero di nuovi nati di entrambi i sessi, di giovani individui di uno-due anni di età, di femmine di più di tre anni di età, di maschi di tre-cinque anni di età, di maschi di sei-dieci anni di età nonché di maschi di più di undici anni di età.

b. per i lupi:

1. l’ubicazione dell’areale abituale di attività del branco di lupi e del suo effettivo nonché l’attuale numero di giovani lupi di meno di un anno di età;

2. l’attuazione delle informazioni e della consulenza sulla protezione del bestiame secondo l’articolo 4b capoverso 4 nonché lo stato di attuazione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili nell’areale abituale di attività del branco di lupi;

3. l’attuazione del divieto di attirare animali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera l e il divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter;

4. purché la regolazione punti alla conservazione di effettivi di artiodattili adeguati alla regione, alla situazione della rigenerazione nonché alla valutazione dei danni causati dalla selvaggina nella foresta.

c. per i cigni reali:

1. la distribuzione e il numero di coppie nidificatrici sul territorio cantonale e su perimetro d’intervento adeguato;

2. lo stato di attuazione delle misure ragionevolmente esigibili per evitare i danni e per prevenire il pericolo per l’uomo;

3. l’attuazione del divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter.

4 Comunicano all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Capoverso 1: la legge sulla caccia riveduta menziona due specie protette (stambecco e lupo) i cui effettivi possono essere regolati al fine di proteggere gli spazi vitali per la conservazione della diversità delle specie, per evitare danni o prevenire un pericolo concreto per l’uomo, lo stambecco e il lupo (art. 7a cpv. 1 LCP). Oltre alle specie direttamente menzionate nella legge sulla caccia, la legge sulla caccia modificata autorizza il Consiglio federale a disciplinare a livello di ordinanza l’elenco di altre specie protette regolabili (art. 7a cpv. 3 LCP). Per quanto riguarda la designazione di altre specie, il Parlamento, con l’adozione della mozione Niederberger (15.3534), ha già conferito al Consiglio federale il mandato di designare il cigno reale protetto come specie regolabile nell’ordinanza sulla caccia. Per questo motivo, il presente articolo elenca tre specie selvatiche protette i cui effettivi possono essere regolati dai Cantoni conformemente al nuovo articolo 7a della legge sulla caccia: stambecco, lupo e cigno reale. Il Consiglio federale non vuole aggiungere altre specie all’elenco. In particolare, esclude le quattro specie di lince, castoro, smergo maggiore e airone cenerino, che il Parlamento ha espressamente rifiutato di includere nell’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia.

Consultazione dell’UFAM: Secondo questo capoverso prima di qualsiasi intervento i Cantoni devono chiedere una valutazione all’UFAM (consultazione). L’UFAM ha quindi il diritto di verificare se la relativa decisione cantonale è conforme al diritto federale, in particolare per salvaguardare la protezione delle specie. I Cantone deve essere informato del risultato prima che adotti qualsiasi intervento e la valutazione dell’UFAM avrebbe importanza anche in caso di ricorso a un tribunale.

Il capoverso 2 determina il tipo di informazione che i Cantoni devono presentare all’UFAM in occasione della consultazione legale.

Lettera a: secondo la lettera a, i Cantoni devono giustificare la regolazione prevista.

17 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066