Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
emettano suoni. Il suono viene progettato geneticamente, viene valutato durante gli esami per i cani da caccia e documentato nel documento d’identità nazionale dei cani. Con l’attuale definizione dello scopo d’impiego, i cani che vengono utilizzati per inseguire la selvaggina al suolo devono emettere suoni (abbaio su traccia di ungulato, abbaio su traccia, scagno a vista, abbaio a fermo)5. Per contro, il presente scopo di utilizzazione esclude e razze di cani che cacciano a vista e in silenzio gli animali selvatici sani con l’obiettivo di afferrarli e ucciderli. Questo tipo di caccia con cani è incompatibile con le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali. Per tale motivo, nello stanamento occorre rinunciare in Svizzera a levrieri che cacciano a vista (p. es. levriero inglese a pelo raso, borzoi ecc.) come pure a razze di cani specializzate nell’afferrare in silenzio e uccidere la selvaggina (catch-dog, come ad es. i mastini, i bulldogg), Concretamente è compito dei Cantoni designare le razze di cani ammesse sul territorio cantonale (art. 3 LCP). L’impiego di cani da caccia «dopo il
colpo»: tale impiego è previsto in Svizzera affinché il cane cerchi e riporti a casa la selvaggina più piccola abbattuta (riporto) e per recuperare la selvaggina ferita più grande. L’uso di cani da caccia per cercare e trovare animali selvatici feriti, o eventualmente feriti, è di grande importanza dal punto di vista della protezione degli animali. L’obiettivo è quello di trovare l’animale ferito il più rapidamente possibile per ridurne le sofferenze. La ricerca di animali selvatici feriti varia a seconda delle loro dimensioni corporee e del loro stile di vita: gli animali selvatici più piccoli o volanti (p. es. anatre, lepri) vengono cercati liberamente dal cane da caccia e quando vengono trovati, il cane afferra l’animale e lo riporta al cacciatore (riporto). Se un animale selvatico non è ancora morto, alcuni cani portano la preda ferita viva al cacciatore, che deve poi procedere con l’abbattimento di emergenza; altri cani invece uccidono la preda ferita con un morso e poi la portano al cacciatore. In ogni caso, ciò garantisce la morte più rapida possibile dell’animale ferito. I guardacaccia o i cacciatori cercano la selvaggina più grande (p. es. caprioli, camosci) conducendo il cane da caccia con il guinzaglio lungo sulle tracce dell’animale ferito, o eventualmente ferito. Spesso l’animale viene trovato già morto, ma se l’animale dovesse essere ancora vivo, dovrebbe essere abbattuto d’emergenza il più rapidamente possibile da chi procede al recupero. Può infatti succedere che l’animale selvatico ferito sia ancora così mobile da sfuggire nella fitta vegetazione, impedendo così il colpo di grazia. L’unica e più rapida possibilità di uccidere l’animale ferito è che chi procede al recupero sciolga il cane dal guinzaglio; il cane ora seguirà liberamente l’animale ferito, raggiungerà l’animale che è ostacolato nel suo movimento e farà un rumore forte (abbaiare a fermo), in modo che il conduttore possa abbattere l’animale con un colpo di grazia oppure che possa anche catturare e uccidere animali più piccoli (ad es. cervi). L’impiego del cane da caccia rappresenta spesso la più veloce e unica possibilità di trovare e uccidere l’animale ferito e malato. Un tale impiego del cane da caccia sull’animale malato è indispensabile e necessario alla protezione degli animali. Analogamente all’abbattimento di emergenza, tuttavia, anche in questo caso vale la riserva, secondo la quale il cane può essere utilizzato per inseguire liberamente e catturare la selvaggina solo se non è possibile applicare un colpo di grazia o se tale colpo sarebbe troppo pericoloso. Questa menzione esplicita dell’obiettivo dell’impiego dei cani da caccia ha lo scopo di contribuire a garantire che il guardacaccia o il cacciatore il cui cane da caccia attacca ed eventualmente uccide un animale selvatico ferito o incapace di fuggire durante la caccia non possa essere perseguito in qualità di detentore del cane secondo l’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Per questo motivo, una riserva corrispondente viene formulata in parallelo nell’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. cap. VI, Modifica di altri atti normativi).
Il capoverso 3 definisce l’obiettivo d’impiego dei rapaci per falconeria utilizzati per la caccia o contro i danni da selvaggina. Questo consiste nell’avvicinare e inseguire in modo mirato gli uccelli selvatici, che possono anche essere afferrati ed eventualmente uccisi. Siccome i rapaci per falconeria utilizzati per la caccia non sono addomesticati, il loro comportamento venatorio corrisponde completamente al comportamento venatorio della forma selvatica, con
5 Il cane da ferma (ad es. Setter, Pointer ecc.) ha il compito di segnalare in silenzio e in posizione eretta il ritrovamento della selvaggina; dal cane da ferma non ci si attende ovviamente che abbai. 15 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066