Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Lettera c: questa lettera disciplina la caccia da tana, anche se le disposizioni in materia sono più restrittive rispetto a quelle vigenti finora, dato che la riorganizzazione dell’articolo comporta il trasferimento di determinate disposizioni ad altri articoli, ad esempio il divieto di stanare i tassi alla lettera bbise il divieto di sparare per stanare la preda alla lettera f. Le disposizioni rimanenti corrispondono all’articolo in vigore. Nell’ordinanza sulla caccia del 20124 il Consiglio federale disciplina ex novo l’intera caccia da tana e introduce condizioni quadro eticamente accettabili (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione 17.3354). Il diritto di regolazione degli effettivi della volpe appartiene ai Cantoni, i quali disciplinano la caccia alla volpe.
Lettera e: le disposizioni di questa lettera sono state riprese dall’attuale ordinanza e recentemente integrate con il divieto di utilizzare «aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni». I droni possono essere dotati di ottica convenzionale e di tecnologia di visione notturna e possono essere utilizzati per localizzare –o stanare animali selvatici dall’aria. I droni rappresentano non per ultimo un considerevole disturbo per gli animali selvatici.
La lettera f riassume le sostanze chimiche vietate per la caccia. Oltre agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici (petardi, razzi, ecc.), si vietano anche gli spari per stanare la preda, e non solo come finora nella caccia da tana. Il divieto di utilizzare veleno e narcotizzanti rimane in vigore, ma si può fare a meno dell’aggiunta di esche avvelenate o narcotizzanti in quanto entrambe possono già essere ricondotte all’impiego vietato di veleni e narcotizzanti.
La lettera k corrisponde al contenuto dell’attuale ordinanza. Le seggiovie e le funicolari saranno raggruppate sotto il termine collettivo di «teleferiche».
La lettera l è nuova e vieta di attirare animali selvatici utilizzando esche nell’areale abituale di attività di branchi di lupi o di orsi. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che lupi e orsi si abituino all’uomo o vengano attirati nei loro insediamenti. Le esche seminate sono sempre attraenti per i lupi e gli orsi, soprattutto prodotti animali (carne, pesce, formaggio, uova ecc.) ma anche prodotti vegetali (frutta, mais, cereali, pane ecc.). In particolare, dovrebbe essere vietato utilizzare esche di carne per attirare animali selvatici, ad esempio le volpi (caccia con esche), le faine o i cinghiali (caccia d’adescamento). Per far rispettare questo divieto, le autorità cantonali della caccia devono comunicare, nel quadro del piano di caccia, l’areale abituale di attività in cui si trovano gli orsi o i lupi. Si sottolinea che attirare animali selvatici utilizzando esche secondo questa lettera è da distinguere dall’alimentazione effettiva di animali selvatici. L’alimentazione effettiva degli animali selvatici è ora vietata in generale e illustrata all’articolo 8ter. Naturalmente il divieto generale di alimentazione si applica anche nell’areale abituale di attività dei grandi predatori.
Il capoverso 2 e il capoverso 2bispossono essere abrogati dato che il contenuto delle loro disposizioni è trasferito agli articoli 1b e 2a.
4 Cfr. commento alla revisione del 15 luglio 2012 dell’ordinanza sulla caccia. 13 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066