Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

l’eccezione che il falconiere «imprime» il rapace per falconeria su una specifica specie di preda, per esempio la caccia ai corvi, e una volta abituato ad essa (abitudine, condizionamento), il rapace per falconeria ritorna dal falconiere al termine della caccia. La presa e l’uccisione di uccelli selvatici con falconi è in questo senso anche da menzionare come riserva rispetto all’uccisione con un fucile da caccia (art. 1b). Al giorno d’oggi, i rapaci non sono utilizzati solo per la caccia con il falcone, ma anche per dissuadere uccelli, in particolare gli stormi per prevenire danni da selvaggina nell’agricoltura (ad es. nei vigneti), per ridurre il rischio di collisione con gli uccelli (bird-strike) negli aeroporti e per scongiurare la presenza di corvi comuni nei quartieri residenziali.

Articolo 3 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 2

1

I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o persone autorizzate alla caccia ad impiegare armi e munizioni vietate nonché mezzi ausiliari o sistemi di cui all’articolo 2 se è necessario per:

2

Allestiscono un elenco delle persone autorizzate e le istruiscono in anticipo sul corretto impiego delle armi, dei mezzi ausiliari e dei sistemi.

L’articolo 3 dell’ordinanza sulla caccia è stato riorganizzato e reso più chiaro in alcuni punti.

Capoverso 1: come finora, in casi motivati i Cantoni hanno la possibilità di permettere a singole persone autorizzate alla caccia di impiegare armi e munizioni vietate per la caccia oppure mezzi ausiliari e metodi comunque vietati. I Cantoni possono concedere questa autorizzazione alle persone autorizzate alla caccia o agli agenti di polizia della caccia. Si chiarisce così che i Cantoni possono rilasciare queste autorizzazioni in linea di principio solo su base personale (ad personam) e in base alle esigenze. Un’autorizzazione generale non sarebbe ammessa. L’aggiunta secondo cui i Cantoni devono ancora prevedere che i titolari dell’autorizzazione siano «espressamente formati» è stata soppressa. Nell’ambito dell’esecuzione cantonale non era chiaro cosa si intendesse per formazione speciale, se si trattasse di un corso obbligatorio o se fosse sufficiente un’istruzione scritta. Invece di questo requisito non chiaro, il nuovo capoverso 2 seguente disciplina questo aspetto.

Capoverso 2: come finora, i Cantoni tengono un elenco dei titolari dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. In futuro vigerà l’obbligo di informare preventivamente i titolari di un’autorizzazione secondo il capoverso 1 sul corretto uso dei mezzi ausiliari, delle armi, ecc. autorizzati in via eccezionale. Questo può essere un corso per mezzi ausiliari complicati (p. es. dispositivi di puntamento notturno), per i mezzi ausiliari semplici può essere sufficiente un’informazione scritta (p. es. uso di luce artificiale per sparare di notte). I Cantoni prescrivono per i singoli mezzi ausiliari vietati in che forma le istruzioni sono adeguate.

Art. 3bis

Abrogato

L’attuale articolo 3biscomprende la disposizione specifica relativa alla modifica del periodo di protezione o alla cacciabilità di specie selvatiche, che il Consiglio federale può emanare mediante ordinanza in deroga alle disposizioni della legge sulla caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). Tutte le disposizioni di questo articolo saranno incorporate nella legge sulla caccia (art. 5 LCP), motivo per cui l’articolo 3bisdell’ordinanza può essere abrogato.

16 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066