Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 2a Cani da caccia e rapaci per falconeria nella caccia

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Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano:

a. per i cani da caccia: l’addestramento, l’esame e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale;

b. per i rapaci per falconeria impiegati per la caccia (caccia con il falcone): l’addestramento e l’impiego per la caccia o per la dissuasione di stormi di uccelli.

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L’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca perlopiù autonoma, l’avvistamento, l’inseguimento rumoroso e il recupero di animali selvatici, nel caso di animali selvatici ammalati o feriti, anche la loro cattura, purché non sia possibile l’abbattimento di emergenza secondo l’articolo 1b capoverso 6.

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L’impiego di rapaci per falconeria nella caccia con il falcone ha come obiettivo l’avvicinamento, l’inseguimento e la cattura di uccelli selvatici.

L’articolo disciplina un aspetto importante della protezione degli animali nella caccia, l’uso di cani da caccia e rapaci per falconeria.

Così come nel diritto vigente, il capoverso 1 obbliga i Cantoni a disciplinare l’addestramento e l’impiego degli animali di cui alle lettere a e b durante la caccia.

Il contenuto della lettera a è stato ripreso senza modifiche dall’attuale ordinanza sulla caccia. Per motivi di chiarezza, è stata aggiunta una nuova disposizione secondo cui i Cantoni devono disciplinare non solo l’addestramento e l’impiego dei cani nelle situazioni menzionate, ma anche il loro esame. Finora l’esame era considerato un elemento dell’addestramento, ma ora è affrontato direttamente. I Cantoni possono stabilire i propri requisiti per i cani da caccia utilizzati sul territorio cantonale e istituire i propri controlli. Per facilitare l’esecuzione cantonale, l’UFAM ha tuttavia incaricato la Comunità di lavoro dei cani da caccia (CTCH) di pubblicare un elenco di esami per i cani riconosciuti che consenta di provare i requisiti della presente lettera e di offrire un documento nazionale per i cani da conferire al conducente, affinché possa documentare le prestazioni fornite dai suoi cani da caccia.

La lettera b obbligherà i Cantoni a regolamentare l’addestramento e l’impiego dei rapaci per falconeria che devono essere utilizzati sia per la caccia (caccia con il falcone) sia per evitare i danni alla selvaggina (p. es. negli aeroporti o in agricoltura).

Il capoverso 2 ridefinisce l’impiego dei cani nel contesto della caccia. Si distingue tra l’impiego di cani da caccia «prima del colpo» e «dopo il colpo». L’impiego del cane da caccia «prima del colpo» significa cercare animali selvatici sani, che il cane da caccia indica o rintraccia e, se necessario, insegue dopo averli stanati. Il cane da caccia deve essere in grado di muoversi liberamente e, in un certo senso, anche di sua iniziativa, ovvero indipendentemente dal detentore, secondo il suo compito specifico nello spazio vitale degli animali selvatici, che è in gran parte descritto dal termine «ricerca perlopiù autonoma». La ricerca della selvaggina da cacciare da parte del cane da caccia deve essere mirata e continua. In altre parole, il cane da caccia dovrebbe essere impegnato nel suo compito e non vagabondare. Quando il cane da caccia trova la selvaggina, deve indicarla in base al suo compito, per esempio sporgendosi con decisione o abbaiando continuamente (abbaiare a fermo), oppure deve scovare l’animale e farlo uscire dal luogo. I cani che seguono la traccia dell’animale scovato (ungulati, grandi predatori, lepre) devono farlo abbaiando. Ci sono cani che emettono un suono già al momento di seguire la traccia dell’odore (suono della traccia), altri inseguono un animale che vedono (abbaiare a vista) o altri ancora dinanzi all’animale (quando l’animale rimane saldamente al suo posto) (abbaiare a fermo), ivi compreso l’abbaiare del cane nella tana della volpe. L’abbaiare del cane da caccia è ora di fondamentale importanza per la protezione degli animali Il cane diventa molto più lento dell’animale selvatico sano quando insegue la selvaggina, il che impedirà al cane di catturare, afferrare e uccidere l’animale selvatico sano. L’animale invece può localizzare il cane rumoroso in qualsiasi momento ed eluderlo. Il pericolo per la selvaggina esiste con i cani da caccia muti e veloci. Per questo motivo, le razze di cani che usiamo per la caccia sono state allevate appositamente affinché

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