Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 10g Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1La Confederazione partecipa ai costi dei seguenti danni causati dalla selvaggina:

a. grandi predatori e aquile reali: danni ad animali da reddito, fatta eccezione se hanno pascolato su superfici su cui, secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 ottobre 201310 sui pagamenti diretti, non è ammesso il pascolo;

b. lontre: danni causati ai pesci negli impianti di piscicoltura e negli impianti per la detenzione di pesci;

c. castori: danni causati al bosco, alle colture agricole nonché alle costruzioni e agli impianti di cui all’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.

2La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina:

a. 80 per cento dei costi per i danni causati da grandi predatori;

b. 50 per cento dei costi per i danni causati da castori, lontre e aquile reali.

3I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni causati dalla selvaggina.

4La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti e se sono state precedentemente prese le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni.

L’articolo sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina riprende sostanzialmente l’attuale articolo 10 dell’ordinanza sulla caccia, ma le disposizioni sono in parte riordinate e in particolare adattate alle innovazioni rilevanti della legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 e 5 LCP). Una novità fondamentale nella legge sulla caccia prevede che la Confederazione paghi la sua quota di risarcimento per i danni causati da determinati animali selvatici protetti solo se prima sono state adottate le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni (art. 13 cpv. 4).

Capoverso 1: in questo capoverso il Consiglio federale designa le specie protette per le quali la Confederazione partecipa al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Come avveniva finora, l’elenco comprende le quattro specie di grandi predatori (lupo, orso, sciacallo dorato, lince) nonché lontre, castori e aquile reali. Secondo la lettera a, la Confederazione contribuisce in linea di principio solo ai danni causati agli animali da reddito nel caso dei grandi predatori e dalle aquile reali. La misura in cui l’UFAM versa anche contributi forfettari per la cura veterinaria di animali da reddito feriti o per l’eliminazione delle carcasse in casi giustificati è disciplinata nella Strategia Lupo Svizzera. Nella zona di estivazione tuttavia la Confederazione non parteciperà più alle perdite di animali da reddito se gli animali pascolano in regioni soggette a un divieto di pascolo secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (art. 29 OPD in combinato disposto con l’allegato 2 n. 1 OPD). Ogni gestore deve riportare su una carta del perimetro di pascolo l’alpe su cui pascola, sulla quale sono delimitate dal perimetro le superfici sulle quali «non è ammesso il pascolo» (art. 38 cpv. 2 OPD). È compito del gestore garantire una corretta gestione degli animali. La lettera b elenca i possibili danni causati dalle lontre, per i quali la Confederazione contribuirà al risarcimento. Si tratta esclusivamente di danni ai pesci e ai crostacei negli impianti di piscicoltura e per la detenzione dei pesci. Analogamente agli altri animali selvatici, tuttavia, nessun danno da parte delle lontre può essere rivendicato per gli effettivi di pesci e granchi selvatici. La lettera c elenca i vari tipi di danni causati dai castori per i quali la Confederazione contribuisce al risarcimento. Oltre ai danni alle colture agricole e alle foreste, vengono ora risarciti anche i danni agli edifici e agli impianti (art. 13 cpv. 5 LCP). La legge sulla caccia limita i danni alle infrastrutture per il risarcimento dei danni «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene»

(art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Con la denominazione «infrastruttura di trasporto private» (art. 13 cpv. 5 LCP), il Parlamento ha deliberatamente ampliato la definizione di danni alle infrastrutture causati dai castori nella questione del risarcimento dei danni rispetto alla prevenzione dei danni, che comprende solo le «vie di collegamento delle aziende agricole» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Tuttavia, i danni ai giardini e ai parchi nonché alle sponde private, sono ancora esclusi. Sono esclusi dal risarcimento ai sensi della decisione del Parlamento anche, per esempio, i danni ai sistemi agricoli di drenaggio.

10 RS 910.13 46 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066