Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
dita ad altri agricoltori. Poiché l’allevamento e l’addestramento di tali cani è legato alla presenza di animali da reddito, questo compito può essere svolto, in linea di principio, solo dagli agricoltori con animali da reddito. Per questo motivo, l’UFAM stipula contratti adeguati con agricoltori idonei e finanzia questo compito mediante pagamenti forfettari. Gli agricoltori devono allevare e addestrare cani da protezione del bestiame nell’ambito di un’associazione di allevatori riconosciuta dall’UFAM. Questa associazione di allevatori è responsabile della formazione degli allevatori e gestisce, organizza e sorveglia l’allevamento a scopo vincolato delle razze canine coinvolte. Queste associazioni di allevatori controllano le prestazioni dei cani, gestiscano l’allevamento in base a considerazioni genetiche della popolazione e addestrano i membri, gli addestratori di cani e i giudici dei cani e si assicurano che tutte le attività di allevamento si svolgano secondo le prescrizioni dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concernente la protezione del bestiame. A tal fine, l’UFAM stipula contratti di prestazione adeguati con associazioni di allevatori riconosciute e verifica la compatibilità degli statuti e dei regolamenti di allevamento e di formazione dell’associazione di allevatori con l’ordinanza sulla caccia e l’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. Al momento,
l’unica associazione esistente è l’associazione Verein Herdenschutzhunde Schweiz/Chiens de protection des troupeaux Suisse (HSH-CH), responsabile per l’UFAM dell’allevamento in funzione di criteri di prestazione delle razze «Pastore abruzzese» e «Montagne des Pyrénées». Alla lettera c, il mandato è affidato a un organo specializzato che prepara per l’UFAM le perizie di sicurezza delle aziende agricole e alpestri che desiderano utilizzare cani ufficiali. Nell’ambito di tali perizie SPIA, per prevenire incidenti e conflitti nelle operazioni quotidiane sono definite regole concrete, in base alle quali il Cantone può contribuire a definire tali regole nell’ambito di una procedura partecipativa. L’obiettivo è quello di aiutare l’agricoltore a tenere e utilizzare i cani e allo stesso tempo di dargli la massima certezza giuridica possibile. Il rispetto di queste regole è un punto centrale per rispettare il proprio obbligo di diligenza come detentore di cani. Attualmente, questo mandato è affidato al Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA). Per l’UFAM, queste perizie sono uno dei presupposti per promuovere la detenzione e l’impiego di cani da ufficiali in azienda. La presente lettera contiene anche un mandato per redigere perizie volte a dimostrare se sia effettivamente possibile tenere e impiegare correttamente i cani da guardia ufficiali in un’azienda agricola o alpestre. Attualmente, questo compito viene assunto dal servizio specializzato in misure tecniche di protezione del bestiame di Agridea.
Art. 10d Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai castori
1Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture o per evitare un pericolo causato da castori, l’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:
a. l’installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia;
c. i reticoli per proteggere i canali di scolo;
d. l’installazione di tane di castoro artificiali;
e. l’installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
f. l’installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate.
2L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi per la pianificazione cantonale delle misure di protezione nei corsi d’acqua in cui la libera attività dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti.
Questo articolo è completamente nuovo. È diventato necessario perché la legge sulla caccia modificata prevede che in futuro la Confederazione risarcirà anche i danni causati dai castori a «edifici e impianti» e non più come finora solo i danni a «colture agricole e foreste» (art. 13 cpv. 5 LCP).
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