Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina

1Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati dai grandi predatori:

a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori e cani da protezione del bestiame ufficiali se le recinzioni elettriche non sono possibili o sufficienti;

b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in parchi nonché pollame: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;

c. bovini ed equini: evitare le nascite al pascolo e la stabulazione dei cuccioli fino a due settimane di vita;

d. alveari di api: recinzioni elettriche di protezione dagli orsi;

e. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10a capoverso 1 lettera d.

2Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati dai castori:

a. la limitazione dell’attività di sbarramento con misure alla diga del castoro;

b. la protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;

c. la protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;

d. la protezione di scarpate spondali, dighe e impianti che servono per la protezione contro le piene con misure di protezione secondo l’articolo 10d capoverso 1 lettere a-f;

e. la protezione di infrastrutture di trasporto mediante l’installazione di piastre metalliche o di tane di castoro artificiali;

f. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10d capoverso 1 lettera g.

3Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati dalle lontre:

a. recinzioni di protezione elettrificate;

b. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10e capoverso 1 lettera b.

L’attuale articolo 10g definisce quali misure l’UFAM considera ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati dalla selvaggina. La concreta ragionevolezza delle misure è influenzata positivamente dagli aiuti finanziari della Confederazione (art. 10a, 10d e 10e). I Cantoni possono discostarsi da questa valutazione, ma l’irragionevolezza delle misure di protezione deve essere giustificata.

Capoverso 1: questo capoverso elenca le misure ritenute ragionevolmente esigibili per la protezione degli animali da reddito al pascolo o nei cortili attorno alle stalle (protezione del bestiame). La lettera a elenca le misure ragionevoli per la protezione degli ovini e dei caprini. Questa è prima di tutto la recinzione elettrica costruita e mantenuta in modo professionale, che deve impedire efficacemente ai grandi predatori di scavare o passare attraverso. Se questa misura non può essere applicata in modo efficace, l’impiego di cani da protezione del bestiame è considerato ragionevole. Tali cani vengono utilizzati soprattutto sui pascoli alpini al di sopra del margine forestale, perché a causa del terreno spesso non è possibile erigere e mantenere recinzioni sicure per i grandi predatori. Tuttavia, poiché i cani da protezione del bestiame sono tenuti tutto l’anno, vengono utilizzati anche sulle superfici agricole utili. Alla lettera b il recinto elettrificato a prova di grandi predatori per la protezione dei cervi tenuti in parchi come animali da reddito agricoli (cervi rossi, daini o cervi sika), camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca), suini al pascolo e pollame è dichiarato ragionevolmente esigibile. La lettera c elenca le misure ragionevolmente esigibili per la protezione degli animali delle specie bovina ed equina. L’unica misura ritenuta ragionevolmente esigibile è la prevenzione delle nascite al pascolo. Questi animali molto giovani sono particolarmente a rischio, poiché nelle prime ore non seguono ancora la madre, che di solito li nasconde in una vegetazione un po’ più alta. Inoltre, nel caso delle nascite al pascolo, la placenta espulsa attira predatori come lupi e volpi. Spesso accade anche che i giovani animali nati al pascolo passino sotto la recinzione elettrica o cadano su pendii ripidi, motivo per cui la madre non riesce a difenderli all’esterno della recinzione e sono quindi particolarmente in pericolo. Per questo motivo, la nascita dei cuccioli bovini ed equini dovrebbe sempre avvenire sotto la sorveglianza

dell’uomo e quindi nella stalla. Per i bovini non sono invece richiesti ulteriori requisiti specifici

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