Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
per le recinzioni di protezione del bestiame o l’uso di cani di protezione del bestiame. Tuttavia, anche gli agricoltori particolarmente interessati possono ricorrere a queste misure di prevenzione dei danni su base volontaria di più ampia portata e sarebbero indennizzati anche per il loro utilizzo secondo le disposizioni federali (art. 10a). Secondo la lettera d le recinzioni elettriche sono considerate ragionevolmente esigibili per proteggere gli alveari (apiari) dagli orsi. Conformemente alla lettera e, possono essere dichiarate ragionevolmente esigibili altre misure efficaci da parte dei Cantoni.
Capoverso 2: nella prevenzione dei danni causati dai castori, le seguenti misure sono considerate ragionevolmente esigibili: secondo la lettera a, la limitazione dell’attività di sbarramento mediante misure presso la diga del castoro è considerata ragionevolmente esigibile se il danno è causato dallo sbarramento di un corso d’acqua. Poiché le dighe dei castori sono una componente essenziale dello spazio vitale di un animale selvatico protetto, occorre tener conto del fatto che tali misure alle dighe dei castori necessitano di un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1terLPN in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). La lettera b considera ragionevolmente esigibile la protezione delle colture agricole mediante una recinzione elettrica correttamente costruita (p. es. per le colture) o una recinzione metallica (p. es. per i frutteti). La lettera c definisce l’applicazione di fascette in rete metallica a maglie strette ai piedi dei singoli alberi utilizzati per scopi agricoli (p.es. alberi da frutto) come misura ragionevolmente esigibile. Alla lettera d, la protezione delle sponde e delle dighe che servono alla protezione contro le piene mediante misure tecniche secondo l’articolo 10d capoverso 1 è considerata ragionevolmente esigibile. Un esempio potrebbe essere l’installazione di reticoli di protezione antiscavo. Misure così complesse devono essere ordinate dal Cantone. A causa della loro complessità, spesso devono essere accettate scadenze più lunghe per la loro attuazione. In questo caso, una pianificazione lungimirante delle misure corrispondenti da parte del Cantone (cfr. art. 10d cpv. 2). In caso di gravi problemi di sicurezza, possono essere necessarie anche misure individuali contro i castori che provocano danni (art. 9c).
Secondo la lettera e l’installazione di tane artificiali e di piastre metalliche è considerata ragionevole per i percorsi a rischio di crollo. Anche queste misure sono ordinate dal Cantone. Nella lettera f, anche in futuro il Cantone potrà dichiarare ragionevolmente esigibili ulteriori misure efficaci adottate dai Cantoni (cfr. art. 10d cpv. 2).
Capoverso 3: quando si tratta di proteggere gli impianti di piscicoltura e per la detenzione di pesci, la costruzione di una recinzione di protezione è considerata ragionevolmente esigibile. Come è noto, la Confederazione contribuisce alle spese per la loro realizzazione (art. 10e).
Art. 10ter
Abrogato
L’attuale articolo 10ter disciplinava la promozione di misure per la protezione del bestiame e delle api. L’articolo può essere abrogato, in quanto la fattispecie corrispondente sarà disciplinata all’articolo 10a.
Art. 10quater
Abrogato
L’attuale articolo 10quaterriguardava i cani da protezione del bestiame. L’articolo può essere abrogato, in quanto la fattispecie sarà disciplinata nell’articolo 10b.
Sezione 4: Ricerca e sorveglianza
Il titolo della sezione quattro dell’ordinanza sulla caccia deve essere completato con il termine «sorveglianza». Il motivo è la modifica della legge sulla caccia (art. 14a LCP) e la conseguente
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