Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Capoverso 2: il secondo capoverso regola l’importo della quota che la Confederazione versa per il risarcimento dei danni causati dagli animali protetti conformemente al capoverso

1. Secondo il diritto vigente, tale importo ammonta all’80 per cento del costo dei danni causati dai grandi predatori e al 50 per cento dei danni causati da castori e lontre.

Capoverso 3: come nel diritto vigente, in caso di danni causati dalla selvaggina, i Cantoni restano responsabili della determinazione della persona responsabile del danno e dell’ammontare del danno. Non ci dovrebbe essere deroghe a tal riguardo. In casi particolari, tuttavia, l’UFAM, in qualità di suprema autorità di sorveglianza, si riserva il diritto di effettuare un controllo. Come base legale, la Confederazione ha il diritto di stabilire le condizioni dell’obbligo di risarcimento per gli animali protetti conformemente al capoverso 1 (art. 13 cpv. 5 LCP), mentre l’UFAM disciplina la determinazione del danno nelle strategie dedicate ai grandi predatori (art. 10 lett. d). L’UFAM si riserva il diritto di effettuare un’indagine in caso di importi di risarcimento molto elevati o di predazioni di animali delle specie bovina ed equina. importi di risarcimento elevati: con l’80 per cento, la Confederazione contribuisce al risarcimento dei danni causati dai grandi predatori su animali da reddito predati in misura sostanzialmente maggiore rispetto ai Cantoni. Anche se i Cantoni sono in linea di principio liberi di valutare i danni, per quantificare i danni, in genere per l’UFAM valgono i valori massimi, secondo l’ordinanza sulle epizoozie (art. 75 OFE). Eventuali scostamenti da questi importi massimi possono essere effettuati solo in casi giustificati. La Confederazione si riserva il diritto di procedere a una verifica, in particolare nei casi in cui il valore degli animali è molto elevato. Predazioni a bovini ed equini: per quanto riguarda gli animali delle specie bovina ed equina, ad eccezione della prevenzione delle nascite al pascolo, non vi sono requisiti per misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame. I grandi predatori che attaccano questi animali da reddito possono essere abbattuti immediatamente. Per evitare che con questa disposizione i lupi siano uccisi ingiustamente, l’UFAM si riserva il diritto di sottoporre l’animale che ha causato i danni a indagini veterinarie e scientifiche. D’intesa con il Cantone, l’UFAM effettua questa indagine, i cui costi (trasporti, perizie, rapporto) sono a carico della Confederazione. -

Capoverso 4: secondo il presente capoverso, la Confederazione si assume la sua parte di costi per il risarcimento dei danni solo se il Cantone si fa carico delle spese rimanenti. Ciò significa che i danni causati dalla selvaggina protetta sono risarciti al 100 per cento. L’UFAM versa il suo contributo al Cantone alla fine dell’anno con un rimborso una tantum. Per ogni singolo caso di danno, il Cantone deve indicare nella sua contabilità generale come si è tentato di prevenire i danni (misure di cui all’art. 10g) o se non esistono misure ragionevolmente esigibili per prevenirli. Il Cantone deve inoltre indicare l’importo dei danni e il modo in cui sono stati calcolati. Quanto segue vale, in sintesi, per le predazioni di animali da reddito: le predazioni di animali da reddito saranno compensate solo se l’agricoltore ha adottato misure ragionevolmente esigibili per proteggere il bestiame in anticipo. Tuttavia, il Cantone (non l’agricoltore) deve registrare e giustificare l’impossibilità di proteggere un pascolo durante la consultazione per la protezione del bestiame dell’azienda agricola e il Cantone deve presentare all’UFAM questa sua decisione. Se un agricoltore non adotta misure di protezione del bestiame di propria iniziativa, ciò non significa che tali misure non siano ragionevolmente esigibili.

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