Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Capoverso 2: minacciando le sponde critiche, il castoro può causare una grave minaccia per la sicurezza pubblica, per esempio quando mette a repentaglio le fondamenta delle infrastrutture di trasporto di pubblico interesse o le strutture di protezione contro le piene. In considerazione della rilevanza per la sicurezza, i Cantoni devono designare le sponde critiche ai fini di una pianificazione lungimirante e pianificare concretamente le misure necessarie secondo il capoverso 1. L’UFAM contribuisce al massimo al 50 per cento dei costi di questa pianificazione.
Art. 10e Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dalle lon-
tre
Per prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di piscicoltura o per la detenzione di pesci, l’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi del le seguenti misure:
a. l’installazione di recinzioni di protezione adeguate;
b. l’adozione di altre misure efficaci dei Cantoni, se l’installazione di recinzioni di protezione adeguate non è sufficiente o efficace.
Questo articolo è nuovo e regola il sostegno dell’UFAM all’adozione di misure volte a prevenire i danni causati dalle lontre. Tali danni possono essere fatti valere solo sui pesci sui crostacei d’allevamento ma non sugli animali selvatici (art. 10g cpv.1 lett. b).
L’articolo disciplina le misure volte a prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di piscicoltura e per la detenzione di pesci la cui adozione è remunerata dall’UFAM con un contributo finanziario massimo pari al 50 per cento dei costi. Secondo la lettera a, stando alle conoscenze attuali, sono considerate solo le recinzioni di protezione elettrificate che impediscono efficacemente alle lontre di arrampicarsi o di scavare. La lettera b lascia margine per misure alternative, qualora in futuro si renda evidente la possibilità di adottare altre misure efficaci.
Art. 10f Consulenza in materia di gestione di castori e lontre
L’UFAM incarica terzi di fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla gestione di castori e lontre nonché sulla prevenzione dei danni.
L’UFAM può incaricare terzi di consigliare le autorità federali e cantonali o le persone direttamente interessate dal conflitto con i castori e le lontre in merito a una gestione efficace del conflitto e, in particolare, di coordinare le misure per prevenire i danni, compreso il coordinamento intercantonale. Attualmente, il «Centre Suisse pour la Cartografie de la Faune
(CSCF)» è incaricato dall’UFAM di gestire un servizio specializzato dedicato ai castori e alle lontre.
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