Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

nuova formulazione dell’articolo 13 OCP e il nuovo articolo 13a OCP. Le attuali disposizioni in materia di cattura, marcatura e campionamento di mammiferi e uccelli selvatici per la ricerca scientifica saranno estese al monitoraggio degli effettivi di selvaggina e del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Inoltre, queste attività di sorveglianza da parte della Confederazione, dei Cantoni o di terzi da essi incaricati sono ora esenti dall’obbligo di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la ge-

stione della selvaggina

Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della selvaggina.

Questo articolo è riformulato conformemente all’aggiunta all’articolo 14 capoverso 4 LCP con «ricerca» e «consulenza» per la «gestione della selvaggina». Oggi l’associazione senza scopo di lucro Wildtier Schweiz, sostenuta dai contributi della Confederazione, svolge i compiti previsti dall’attuale articolo 12 OCP. Con l’estensione dei compiti, l’attuazione dell’articolo 12 sarà riorganizzata. Secondo il messaggio del 2017 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sulla caccia, il nuovo servizio si concentrerà in particolare sul sostegno ai Cantoni nel settore delle specie selvatiche che causano conflitti, con un monitoraggio intercantonale degli effettivi, basi elaborate a livello regionale e una consulenza professionale all’avanguardia. Il Dipartimento stabilisce i compiti e il finanziamento dell’ente in un’ordinanza dipartimentale. Poiché la maggior parte delle basi necessarie sono già oggi in fase di sviluppo e messe a disposizione dei Cantoni attraverso mandati di prestazione, il finanziamento del nuovo organo può essere garantito a costo zero.

Art. 13 Cattura, marcatura e prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici

1La cattura e la marcatura o prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici possono essere autorizzati purché servano a scopi scientifici, alla sorveglianza degli effettivi nonché del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Sono competenti per l’autorizzazione:

a. per i mammiferi e gli uccelli cacciabili: i Cantoni;

b. per i mammiferi e gli uccelli protetti: l’UFAM, che consulta i Cantoni prima di prendere una decisione.

2Le attività di cui al capoverso 1 possono essere svolte solo da persone esperte. Chiunque desideri ottenere un’autorizzazione deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti degli animali utilizzati, di come eseguire gli interventi in modo conforme alla protezione degli animali e di possedere le esperienze necessarie.

3Tutti gli animali marcati o dai quali si sono prelevati campioni devono essere notificati all’UFAM ogni anno.

4Abrogato

Questo articolo disciplina la marcatura della selvaggina in gran parte in linea con l’attuale articolo 13 OCP, ma le sue disposizioni sono state riorganizzate. È importante che questa disposizione sia compresa e applicata in combinazione con il successivo articolo 13a. Ogni cattura, ogni marcatura e ogni prelievo di campioni nell’ambito di progetti di cui all’articolo 3 lettera c LPAn (sperimentazione animale) richiede un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale (art. 18 LPAn). A tal fine, il successivo articolo 13a disciplina le attività che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali.

Capoverso 1: in linea di principio, è vietato catturare selvaggina senza autorizzazione (art. 17 cpv. 1 lett. a e art. 18 cpv. 1 lett. a LCP). Il presente articolo stabilisce le circostanze in cui la selvaggina può essere catturata, marcata o campionata. Le ragioni possono essere di natura scientifica, la sorveglianza degli effettivi, il monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni di fauna selvatica e la conservazione della diversità della specie. È chiaro che per campionamento della selvaggina si intende solo il campionamento diretto da o sull’animale

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