Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Tuttavia, tali danni causati dalla selvaggina saranno risarciti solo se prima sono state adottate le misure ragionevolmente esigibili per evitarli. Poiché la prevenzione dei danni alle infrastrutture è spesso molto complessa e costosa, il Parlamento ha deciso che anche il settore pubblico parteciperà alle «misure di prevenzione dei danni» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Le misure promosse dalla Confederazione per la prevenzione dei danni causati dai castori serviranno al seguente scopo: prevenzione dei danni «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Di conseguenza, non vengono promosse misure volte esclusivamente a proteggere gli edifici e gli impianti privati dai castori, e le vie di gestione agricola non sono incluse in questo elenco nella legge sulla caccia. Spetta ancora ai proprietari adottarle.

Capoverso 1: a tale scopo, il capoverso 1 definisce le misure volte a prevenire i danni causati di castori o a evitare un pericolo da parte dei castori, la cui attuazione è sostenuta dall’UFAM con un contributo finanziario massimo del 50 per cento dei costi. Le misure elencate alle lettere a-e sono quelle notoriamente efficaci. La lettera a elenca misure generalmente molto onerose da realizzare come palancole, pareti stagne e reticoli di protezione antiscavo e di conseguenza costose. Con queste misure si può evitare che i castori possano scavare intere sponde. Tuttavia, tali misure hanno senso solo nel caso di sponde che servono alla protezione contro le piene o che costituiscono le fondamenta di infrastrutture di trasporto di pubblico interesse. Tali misure sono attuate al meglio come misura preventiva al momento della costruzione degli edifici. L’installazione successiva è spesso complicata dal punto di vista della pianificazione e della costruzione, per cui, in caso di pericolo effettivo, deve essere possibile adottare misure individuali contro i castori fino a quando queste misure di protezione non potranno essere realizzate (art. 9c). La lettera b descrive le misure che prevedono l’utilizzo di sbarramenti di pietre e di ghiaia per evitare che i castori scavino e costruiscano strutture a livello locale. Se si vogliono riempire strutture in modo efficace, è necessario assicurarsi che non ci siano castori al loro interno. La lettera c elenca il reticolo per i canali di scolo come misura locale, che serve in particolare a garantire che il castoro non possa barricare il canale direttamente sotto la struttura. L’esperienza dimostra che un tale blocco dello scolo è spesso difficile da rimuovere. Questa misura mira in particolare a prevenire l’accumulo indesiderato dietro scolo, ad esempio in caso di forti precipitazioni, che può portare a un pericoloso indebolimento delle dighe e ne aumenta notevolmente l’instabi-

lità. Alla lettera d le tane di castoro artificiali sono elencate come misura. Una tana di castoro artificiale è costituita da semplici tubi di cemento, che sono disposti sulla sponda in modo tale che il castoro possa rimanere al di sopra del livello dell’acqua e

quindi all’asciutto. La costruzione di una struttura artificiale può impedire ai castori di costruire in modo indipendente e incontrollato tali strutture. Spesso ha senso costruire diverse strutture di questo tipo su uno specchio d’acqua. La lettera d si riferisce alla regolazione del livello dell’acqua di uno stagno di castoro mediante l’installazione di un tubo di drenaggio per sifonare lo stagno. Con questa misura il livello dell’acqua può essere limitato a un livello non problematico. Va osservato che, secondo la legislazione in materia di protezione della natura, le misure adottate presso la diga del castoro sono considerate come un’invasione di uno spazio vitale degno di essere protetto e devono pertanto essere approvate dalle autorità cantonali ed eventualmente devono essere adottate anche misure sostitutive (art. 18 cpv. 1ter LPN, in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). La lettera e menziona l’installazione di piastre metalliche come misura. Questa misura di solito entra in gioco quando un sentiero è crollato a causa dell’attività di scavo del castoro. Si tratta quindi di una misura reattiva per evitare che il sentiero crolli di nuovo in tale punto. Alla lettera f viene aperta una finestra per incoraggiare altre misure se quelle menzionate finora non fossero sufficienti o adeguate. È logico che le autorità non abbiano esperienza nella prevenzione dei danni causati dai castori. Nell’interesse di un uso attento del denaro dei contribuenti, tuttavia, va sottolineato che l’efficacia di tali ulteriori misure deve essere dimostrata in anticipo.

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