Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

detenzione non è promossa dall’UFAM e non possono essere utilizzati come cani da protezione del bestiame ufficiali. La lettera c è rimasta invariata.

Capoverso 3: i cani da protezione del bestiame del programma nazionale per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 1 sono registrati dall’UFAM come «cani da protezione del bestiame ufficiali» nella banca dati nazionale dei cani AMICUS. Questa registrazione di un cane ufficiale può essere annullata dall’UFAM: secondo la lettera a, questa registrazione retroattiva avviene se il detentore non può più garantire di soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 o 2 quando detiene o impiega il cane. Ciò può avvenire, per esempio, perché il cane non può più essere utilizzato per motivi di salute oppure perché il detentore sta abbandonando l’agricoltura o, quando il cane viene impiegato, non può più soddisfare i requisiti secondo la perizia del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) (cfr. art. 10c cpv. 2 lett. c). La registrazione del cane potrebbe essere mantenuta nel caso di un nuovo detentore e se quest’ultimo è in grado di soddisfare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Secondo la lettera b, la registrazione viene cancellata anche in caso di ordinanza nei confronti del cane (o del suo detentore) che imponga condizioni di detenzione tali da rendere impossibile il corretto impiego. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un’ordinanza dell’autorità veterinaria cantonale a causa di un comportamento eccessivamente aggressivo del cane (art. 77 OPAn), che impone al detentore di assicurarsi che il cane possa stare all’aperto solo sotto costante sorveglianza. Siccome tale eventualità renderebbe impossibile l’impiego professionale del cane, la registrazione come cane da protezione del bestiame ufficiale viene revocata e l’animale non beneficia più del sostegno finanziario dell’UFAM. Se il Cantone emettesse un divieto di detenere cani o animali al detentore e non vi fosse un’ordinanza contro tale animale, la registrazione del cane potrebbe essere mantenuta nel caso di un nuovo detentore e se quest’ultimo può soddisfare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 10c Coinvolgimento di terzi per la protezione del bestiame e delle api

1I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono. Informano tempestivamente i responsabili delle aziende agricole e alpestri nell’areale abituale di attività del branco di lupi in merito alle misure di protezione degli animali da reddito e forniscono consulenza alle aziende in pericolo.

2L’UFAM incarica terzi di:

a. fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla protezione del bestiame e delle api;

b. provvedere all’allevamento e all’addestramento di cani da protezione del bestiame ufficiali;

c. preparare perizie sulla prevenzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame ufficiali e sulla loro detenzione conforme alla protezione degli animali nelle singole aziende agricole.

Il primo periodo del capoverso 1 di questo nuovo articolo corrisponde all’attuale articolo 10ter capoverso 4. Il secondo periodo di questo capoverso è invece nuovo e obbliga i Cantoni a informare tutte le aziende agricole che si trovano nell’areale abituale di attività del branco della presenza di lupi e delle possibili misure di protezione del bestiame e a fornire consulenza alle aziende con animali da reddito al pascolo in pericolo che ne hanno fatto richiesta. Questi aspetti sono già stati spiegati più dettagliatamente in merito all’articolo 4b.

Il capoverso 2 è completamente nuovo. In linea di principio, la consulenza in materia di protezione del bestiame è di competenza dei Cantoni (cpv. 1). L’UFAM sostiene i Cantoni e gli agricoltori conferendo a terzi i seguenti tre mandati: la lettera a contiene un mandato

dell’UFAM di direzione del programma nazionale per la protezione del bestiame. Attualmente, questo mandato è affidato ad Agridea. Nell’ambito di un programma nazionale, Agridea elabora le basi tecniche per la protezione del bestiame e delle api per i Cantoni e gli agricoltori (p.es. formulari, schede tematiche ecc). Inoltre, Agridea assume compiti specifici nell’esecuzione della protezione del bestiame in Svizzera secondo le direttive dell’UFAM. I dettagli del compito sono disciplinati nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. Alla lettera b si definisce il mandato per le aziende agricole che desiderano allevare e addestrare cani da ufficiali per l’UFAM e secondo le direttive dello stesso per la ven-

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