Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
cani da caccia (protezione dell’udito). Ogni volta che si spara con un’arma da fuoco, si genera una pressione sonora molto elevata (colpo d’arma da fuoco) al muso, che può danneggiare irreparabilmente sia l’udito del tiratore che quello dei presenti o dei cani da caccia. Per proteggere il proprio udito, da tempo i tiratori utilizzano protezioni acustiche esterne che tuttavia non proteggono l’udito delle persone presenti o dei cani da caccia. Il silenziatore offre importanti vantaggi. Un ulteriore suo vantaggio è che migliora la precisione di tiro riducendo l’impatto della bocca. La migliore precisione di tiro, a sua volta, va a beneficio della protezione degli animali durante la caccia. Va notato che con il silenziatore solo lo scoppio della canna può essere attenuato a livelli innocui per la salute, ma la detonazione del proiettile rimane chiaramente udibile senza essere dannosa per la salute del tiratore. Pertanto il colpo silenzioso può ancora essere ascoltato dagli organi di sorveglianza. Al fine di contrastare la caccia silenziosa e quindi il bracconaggio, in futuro sarà vietato l’uso di munizioni subsoniche durante la caccia (cfr. cpv. 4). Con l’autorizzazione dei silenziatori per la caccia, la Svizzera sta recuperando il ritardo con gli Stati confinanti (Germania, Francia e Austria). Tuttavia, si deve rinunciare all’obbligo di utilizzare i silenziatori durante la caccia, in quanto molti fucili da caccia non sono adatti ad avvitare un silenziatore e non esistono praticamente silenziatori, in particolare per i fucili da caccia. Questa autorizzazione dei silenziatori nella legislazione sulla caccia in Svizzera non cambia il fatto che il silenziatore è ancora considerato un accessorio di un’arma vietato in Svizzera (art. 4 cpv. 2 LArm, RS 514.54). Di conseguenza, il suo acquisto, il suo possesso o la sua fabbricazione richiedono ancora una licenza di polizia. Tuttavia, nell’ambito della corrispondente procedura di autorizzazione, la licenza di caccia può essere considerata una prova della necessità. In questo caso, la licenza per l’acquisto e il possesso di un silenziatore viene rilasciata alla persona autorizzata a cacciare dalle autorità di polizia personalmente (ad personam) e per un dispositivo specifico (numero del dispositivo). I Cantoni che non vedono la necessità di utilizzare i silenziatori durante la caccia possono vietare questi accessori per le armi nella legislazione cantonale in materia di caccia (art. 2 cpv. 3 OCP).
Capoverso 4: l’immissione di metalli tossici nell’ambiente deve essere ridotta durante la caccia. A tal fine, nell’ambito della presente ordinanza saranno vietati vari tipi di proiettili per la caccia che sono fatti di metalli o leghe metalliche problematiche, come in particolare il
piombo. La lettera a vieta l’uso di proiettili interamente di piombo (lega di piombo) o con un nucleo di piombo (o lega di piombo) (proiettili rivestiti) per abbattere artiodattili e marmotte. In questo modo si possono evitare che questi animali, che secondo la buona prassi venatoria possono essere lasciati sul terreno (art. 2 OSOAn, RS 916.441.22), siano contaminati da particelle di piombo. In questo modo si contrasta la causa del pericolo di avvelenamento da piombo delle aquile reali, dei gipeti o di altri rapaci che si nutrono di queste interiora. Trattandosi inoltre di selvaggina destinata al consumo umano, si tratta anche di migliorare la protezione della salute delle persone. Secondo la lettera b l’uso di pallini di rame e zinco è ora vietato anche per la caccia agli uccelli acquatici, in aggiunta al divieto esistente di usare pallini di piombo. Mentre l’assorbimento nelle acque del piombo dei pallini ingeriti nello stomaco può portare all’avvelenamento da piombo delle anatre tuffatrici (saturnismo), nuove scoperte indicano che altri metalli (zinco, rame) sono altamente tossici per altri organismi acquatici. Per questo motivo, sarà vietato utilizzare pallini di rame e zinco per la caccia agli uccelli acquatici. Rimangono consentite per la caccia agli uccelli acquatici anche i pallini di ferro molle («acciaio»), bismuto o tungsteno. Secondo la lettera c, l’uso di pallini di piombo è ora proibito anche per la caccia alle lepri comuni e a quelle variabili, poiché la maggior parte di questi animali sono cacciati in aperta campagna e per i motivi menzionati alla lettera a. Per la caccia alla lepre si possono utilizzare tipi di pallini simili a quelli utilizzati per la caccia agli uccelli acquatici. Secondo il Consiglio federale occorre abolire il divieto generalizzato di utilizzare pallini senza piombo per la caccia, poiché esistono ancora problemi di sicurezza
quando si sparano pallini grezzi senza piombo con fucili da caccia convenzionali. Secondo il Consiglio federale tale divieto sarà tuttavia introdotto una volta dissipate queste preoccupazioni. Alla lettera d si vieterà l’uso per la caccia di munizioni a palla singola a velocità subsonica (sub-sonic-munition). Si riferisce a proiettili che vengono sparati a una velocità inferiore
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