Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 9a Abbattimenti di animali protetti

Nelle aree di protezione della fauna selvatica, a complemento dell’articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia, possono essere abbattuti solo:

a. gli stambecchi, se la regolazione dei loro effettivi al di fuori delle aree di protezione della fauna selvatica non può essere effettuata in modo sufficiente;

b. i lupi per prevenire i danni agli animali da reddito agricoli arrecati dalla selvaggina, se le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sono state preventivamente attuate nella zona protetta e se il Cantone prova che l’abbattimento non può avvenire al di fuori delle zone protette.

La caccia è vietata nelle aree federali di protezione della fauna selvatica (art. 11 cpv. 5 LCP). Tuttavia, secondo la nuova legge sulla caccia, l’abbattimento di stambecchi e lupi protetti è consentito se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati (art. 5 cpv. 5 secondo periodo). Nel complesso, le superfici di tutte le aree federali di protezione della fauna selvatica rappresentano il 3,5 per cento della superficie del Paese. Si può quindi presumere che i Cantoni possano in genere effettuare tali abbattimenti, su ordine ufficiale, di animali protetti al di fuori di queste zone protette. In caso di abbattimenti all’interno della zona, il valore dell’area federale di protezione della fauna selvatica deve avere un valore proporzionalmente elevato quando si soppesano gli interessi degli abbattimenti dovuti ai danni e alla protezione della fauna selvatica. L’abbattimento di animali protetti nelle aree di protezione della fauna dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni particolari elencate nel presente articolo. Gli abbattimenti ufficiali di animali feriti o ammalati per motivi di protezione degli animali (abbattimenti selettivi) sono consentiti in qualsiasi momento.

Capoverso 1: l’abbattimento di stambecchi è consentito solo se la colonia non può essere gestita con successo con misure al di fuori della zona protetta. È il caso, per esempio, della regolazione degli stambecchi nella zona di protezione della fauna n. 17 «Bernina-Albris» nel Cantone dei Grigioni.

Capoverso 2: i lupi possono essere abbattuti a causa di danni agli animali da reddito nella zona di protezione della fauna solo se le misure ragionevolmente esigibili per evitare danni (protezione del bestiame) sono applicate su tutta la zona di protezione e se lo sparo non può essere effettuato con successo al di fuori di tale zona.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Nuovo titolo della sezione

Il concetto di indennità è aggiunto al titolo della sezione con la definizione degli aiuti finanziari sono aggiunti al titolo della sezione. Mentre la Confederazione ha finora pagato al Cantone il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione delle infrastrutture e i danni causati dalla selvaggina nelle zone di protezione della fauna, il nuovo articolo 15a (aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) rende molto importante in futuro lo strumento finanziario degli aiuti finanziari (cfr. art. 11 cpv. 6 LCP). Il titolo è completato coerentemente.

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Con l’aggiunta all’articolo 11 capoverso 6 LCP della fattispecie dei contributi per gli aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, è necessario adeguare sia il titolo della sezione 6 che le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina l’indennità per la sorveglianza delle aree di protezione della fauna selvatica.

60 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066