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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine
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Vie ciclabili - LF 725.41
Art. 7 Coordinamento
1Le autorità competenti per le reti ciclabili armonizzano le proprie reti ciclabili reciprocamente. Coordinano la pianificazione con i compiti d’incidenza territoriale di altre autorità.
Art. 8 Realizzazione e mantenimento
1Le autorità competenti per le reti ciclabili provvedono:
a. a.alla realizzazione, al mantenimento e alla segnalazione delle vie ciclabili;
b. b.a consentirne la percorribilità libera e sicura in bicicletta;
c. c.affinché ne sia garantito per legge l’uso pubblico.
2Le autorità tengono conto delle vie ciclabili nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati.
Art. 9 Sostituzione
1Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani occorre provvedere a un’adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.
2Le vie ciclabili vengono sostituite in particolare se:
a. non sono più liberamente percorribili;
b. sono interrotte;
c. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti sono interessate da traffico motorizzato intenso o ad alta velocità;
d. fanno parte di reti ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.
3I Cantoni possono prevedere deroghe all’obbligo di sostituzione.
4Essi disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano gli obbligati alla sostituzione.
Art. 10 Ricorso a organizzazioni private specializzate
1I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento delle reti ciclabili nonché per l’informazione al riguardo.
2Essi possono delegare dei compiti a queste organizzazioni.
Art. 11 Considerazione di altri interessi
I Cantoni tengono conto anche degli interessi della pianificazione trasportistica e urbanistica, dell’agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d’incidenza territoriale.