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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine
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Pianificazione nazionale, regionale e locale
Sezione 3: Compiti della Confederazione
Art. 12 Considerazione delle vie ciclabili nell’ambito dei compiti federali
1Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti ciclabili definite nei piani di cui all’articolo 5:
a. progettando e realizzando le proprie opere e installazioni di elevata qualità;
b. vincolando il rilascio di concessioni e autorizzazioni a condizioni e oneri, oppure negandolo;
c. vincolando la concessione di sovvenzioni a condizioni, oppure negandola;
d. provvedendo a un’adeguata sostituzione qualora le vie ciclabili o parti di esse debbano essere soppresse.
2Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire reti ciclabili o parti di esse sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sovvenzionate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.
Art. 13 Consulenza a Cantoni, Comuni e terzi
La Confederazione può assistere Cantoni e Comuni nonché terzi nelle attività di pianificazione, realizzazione, mantenimento e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e strumenti specifici.
Art. 14 Informazione del pubblico
1La Confederazione informa il pubblico in merito a:
a. importanza delle reti ciclabili per il trasporto di persone e merci;
b. aspetti fondamentali per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento di reti ciclabili.
2Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti ciclabili.
3Essa può assistere Cantoni e terzi nell’informazione del pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
Art. 15 Sostegno di organizzazioni private specializzate
1La Confederazione può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui all’articolo 10 nonché per le loro attività di consulenza, fornitura di strumenti specifici e informazione. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
2Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che:
a. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e che