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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine

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Vie ciclabili - LF 725.41

b. da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali obiettivi.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 16 Servizi tecnici

1I Cantoni designano i propri servizi competenti per le vie ciclabili e ne stabiliscono i compiti. Definiscono i Comuni tenuti a designare un proprio servizio.

2Il servizio tecnico della Confederazione è l’Ufficio federale delle strade.

Art. 17 Legittimazione a ricorrere

1Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative alle vie ciclabili nonché contro i piani d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 14 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio che riguardino le vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche:

a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;

b. le organizzazioni specializzate di importanza nazionale che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto.

2Contro le decisioni delle autorità federali nell’ambito delle vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

3Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.

4Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale cantonale.

5I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte penalizzandoli.

6Se il diritto federale o cantonale prevede lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni hanno facoltà di ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

3 RS 700