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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine
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Pianificazione nazionale, regionale e locale
lenza, fornitura di strumenti specifici e informazione. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.
2Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che:
a. operano nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale; e che
b. da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di percorsi pedonali e sentieri previsti dallo statuto; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali obiettivi.
Art. 14 Legittimazione a ricorrere
1Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative ai percorsi pedonali e sentieri nonché contro i piani d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 14 della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio che riguardino percorsi pedonali e sentieri hanno facoltà di ricorso anche:
a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;
b. le organizzazioni specializzate di importanza nazionale che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di percorsi pedonali e sentieri previsti dallo statuto.
2Contro le decisioni delle autorità federali nell’ambito dei percorsi pedonali e sentieri sono legittimati al ricorso anche i Cantoni.
3Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.
4Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale cantonale.
5I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte e comporta danni nei loro confronti.
6Se il diritto federale o cantonale prevede lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.
6 RS 700