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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine
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Vie ciclabili - LF 725.41
Allegato (art. 19)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 4 ottobre 19854 sui percorsi pedonali ed i sentieri
Ingresso
visto l’articolo 88 della Costituzione federale5,
1La presente legge stabilisce i principi sui percorsi pedonali e sentieri.
2Essa ha lo scopo di sostenere Cantoni e Comuni nei seguenti compiti:
a. pianificazione, sistemazione e preservazione di percorsi pedonali e sentieri coerenti;
b. informazione sui percorsi pedonali e i sentieri.
3Essa disciplina i compiti della Confederazione nel settore dei percorsi pedonali e sentieri.
Art. 11a Informazione del pubblico
1La Confederazione informa il pubblico in merito a:
a. importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
b. aspetti fondamentali per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e sentieri.
2Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità di percorsi pedonali e sentieri.
3Essa può assistere Cantoni e terzi nell’informazione del pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
Art. 12
1La Confederazione può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui all’articolo 8 nonché per le loro attività di consu-
4 RS 704
5 RS 101