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Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 9 pagine

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Pianificazione nazionale, regionale e locale

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Termine per la stesura dei piani

1I Cantoni provvedono affinché i piani, in conformità con l’articolo 5 capoverso 1, siano stesi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 19 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.