Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 12 pagine

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1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

La normativa proposta è un provvedimento di politica dei trasporti e sottostà quindi alle norme di diritto internazionale definite negli «Accordi bilaterali» fra la Svizzera e l’UE (e in parte anche i suoi Stati membri), segnatamente l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri; ATT)5. Dal momento che la nuova normativa concernerà soprattutto il traffico di merci, le conseguenze si manifesteranno probabilmente anche sulla politica dei trasporti e quindi occorrerà esaminare eventuali ostacoli tecnici al commercio fra la Svizzera e l’Unione europea.

L’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 nel quadro del pacchetto degli Accordi bilaterali I, composto da sette diversi accordi. Il MRA si applica ai principali settori di produzione e quindi anche agli autoveicoli (capitolo 12: veicoli a motore). Il sistema attualmente vigente per l’ammissione di veicoli alla circolazione sulle strade svizzere recepisce quindi norme internazionali. Se un tipo di veicolo è approvato a livello internazionale, la circolazione in Svizzera è di principio consentita.

Nell’Unione europea, a partire dal 2022 determinati nuovi tipi di autoveicoli di trasporto – e a partire dal 2024 anche modelli già esistenti – dovranno essere provvisti di numerosi nuovi sistemi di sicurezza. Fra le tecnologie che dovranno obbligatoriamente essere installate sui veicoli vi sono i sistemi di avviso di stanchezza, nonché sistemi avanzati di adattamento della velocità, di mantenimento della corsia e di assistenza alla frenata di emergenza, un’interfaccia per dispositivi di tipo alcolock, videocamere e sensori di sicurezza per la retromarcia e una scatola nera per la registrazione dei dati relativi agli incidenti. Per gli autocarri e gli autobus si prevede l’adozione di prescrizioni per migliorare la visione diretta e per eliminare gli angoli morti.

L’Accordo sui trasporti terrestri (ATT) è stato sicuramente, con quello sulla libera circolazione delle persone, l’accordo politicamente più impegnativo nell’ambito dei Bilaterali I. Il motivo principale è da ricondurre a una divergenza di interessi fra l’Unione europea e la Svizzera: mentre la Svizzera, per ovvii motivi, era ed è tuttora interessata a ridurre il volume dei trasporti attraverso le Alpi, per l’UE era e resta prioritario, viste le distanze relativamente brevi, poter attraversare la Svizzera per quanto possibile senza impedimenti, al fine di attuare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi. I principali contenuti dell’ATT sono fra l’altro il principio della non discriminazione (art. 1 cpv. 3 ATT), norme (tecniche) sul traffico transfrontaliero (art. 5 segg. ATT) e una politica coordinata dei trasporti (art. 30 segg. ATT). Essi si applicano in modo del tutto equivalente a entrambe le Parti.

Già oggi in diversi Stati europei e nel resto del mondo vigono limitazioni speciali per circolare su determinate tratte, come nella galleria del Monte Bianco, che collega le città di Chamonix-Mont-Blanc (Francia) e Courmayeur in Valle d’Aosta (Italia) e

5 RS 0.740.72

6 RS 0.946.526.81