Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 12 pagine

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costituisce un’importante via di comunicazione fra Ginevra e la Francia a ovest e fra Torino e il Nord Italia a est. Un pertinente regolamento (Règlement de Circulation du Tunnel du Mont-Blanc7) prevede limitazioni per veicoli delle categorie Euro: «Arrêté Préfecture Haute‐Savoie n° DDT‐2019‐1225 du 24 juillet 2019: Modification lettre d bis), §1, art. 2, du règlement de circulation dans le Tunnel du Mont‐Blanc (interdiction véhicules de transport de marchandises >3,5 t Euro III à compter du 1er septembre 2019». Per il trasporto di merce pesante dal 1° settembre 2019 la prefettura dell’Alta Savoia prescrive la norma Euro 3 quale requisito minimo per transitare nella galleria del Monte Bianco.

Il diritto europeo non esclude a priori prescrizioni specifiche per determinati tratti di strada.

1.5 Attuazione

Mediante ordinanza il Consiglio federale definisce il termine più lungo per i trasporti attraverso le Alpi non transfrontalieri. Esso disciplina inoltre le deroghe per determinati veicoli e, per ragioni di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, eventuali estensioni ad altre tratte. Le deleghe in relazione ai veicoli da escludere dall’obbligo di equipaggiamento e alle ulteriori tratte sono redatte in modo esteso. Le deroghe per determinati veicoli possono essere concesse soltanto per motivi importanti. Un’estensione è possibile solo per tratte nevralgiche pericolose comparabili a quelle elencate nell’articolo 2 LTS. In ossequio all’articolo 5 Cost.8 le ordinanze del Consiglio federale che si fondano sulle deleghe formulate nel progetto devono obbligatoriamente riferirsi a veicoli specifici e a tratte nevralgiche comparabili.

Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti. Per l’esecuzione delle nuove disposizioni sono competenti le autorità d’esecuzione cantonali. I controlli possono essere effettuati nei diversi centri di controllo del traffico pesante della Confederazione nel quadro dell’attività ordinaria. Le autorità preposte possono verificare durante il controllo del traffico pesante che i veicoli adibiti al trasporto di cose e persone rispettino anche le esigenze minime in materia di sistemi di assistenza. Per garantire un’attuazione efficiente, occorre che tutti i conducenti dei veicoli interessati mettano in conto di essere sottoposti a un controllo per campionatura. Quale materiale di supporto possono essere utilizzate delle liste con informazioni relative ai sistemi di assistenza e alla loro introduzione. Dal momento che i centri di controllo del traffico pesante non si trovano ai confini nazionali, occorrerebbe garantire per quanto possibile già alla dogana che soltanto i veicoli con l’equipaggiamento richiesto circolino sui tratti di strada interessati dalla nuova normativa. Per motivi pratici occorrerebbe provvedere a un’adeguata informazione già prima delle gallerie alpine. I veicoli che non adempiono ai requisiti dovrebbero essere respinti. Ai fini dell’attuazione si dovrà inoltre tenere conto della Convenzio-

7 Règlement de Circulation du Tunnel du Mont-Blanc - Recueil des arrêtés préfectoraux de 2009 à 2019. https://www.tunnelmb.net/public/files/287/a-7-download-2-r-glemcircul-arrete-fra-01-11- 2012-4-arr-t-s-modificatifs-de-2009-a-2019.pdf

8 RS 101