Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 12 pagine
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Art. 45a cpv. 2
Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone per i quali non era obbligatorio un sistema di assistenza al momento dell’approvazione del tipo o del primo esame possono di massima circolare anche se ne sono sprovvisti. Il capoverso 2 istituisce una limitazione temporale a questo principio per la circolazione sulle strade di transito menzionate nel capoverso 1. Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio per la prima volta per il rilascio della relativa approvazione del tipo, i veicoli interessati possono continuare a circolare solo per cinque anni sulle strade di cui al capoverso 1 se ne sono sprovvisti. Ne risulta quindi un divieto di circolazione per i veicoli che non vengono dotati dell’equipaggiamento richiesto. I veicoli che invece verranno debitamente equipaggiati oppure che lo sono già potranno (continuare a) circolare sulle strade di transito di cui al capoverso 1.
Art. 45a cpv. 3
Il Consiglio federale può prevedere una normativa speciale, sotto forma di un termine più lungo, per i trasporti attraverso le Alpi non transfrontalieri particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale o del Vallese, nonché per i viaggi a vuoto direttamente correlati a tali trasporti.
Art. 45a cpv. 4
Occorre conferire al Consiglio federale la competenza di estendere ad altre tratte l’obbligo relativo all’equipaggiamento minimo di determinati veicoli. Questo dovrà essere possibile soltanto per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati. La delega è redatta in modo estremamente esteso. Soltanto le tratte nevralgiche pericolose comparabili a quelle elencate nell’articolo 2 LTS possono essere oggetto di un’estensione. Le ordinanze del Consiglio federale emanate in virtù di questa delega devono rispettare il principio di proporzionalità sancito nell’articolo 5 Cost.
Art. 45a cpv. 5
Il Consiglio federale deve poter prevedere deroghe ad esempio per i veicoli d’epoca e i veicoli militari. La norma è redatta in modo molto esteso. Anche in questo caso occorre osservare l’articolo 5 Cost.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica proposta della LCStr non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale della Confederazione. L’Ufficio federale delle strade (USTRA), responsabile dell’attuazione dei provvedimenti a livello nazionale, sarà confrontato a un aumento esiguo dei costi.