Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 12 pagine

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ne dell’8 novembre 19689 sulla segnaletica stradale e degli articoli 2 e 5 LCStr. Al riguardo bisognerà conferire particolare attenzione all’obbligo di segnaletica, vale a dire che l’obbligo di provvedere all’equipaggiamento supplementare sulle tratte di transito nella regione alpina dovrà essere debitamente segnalato. Occorrerà valutare una pertinente normativa nell’ordinanza del 5 settembre 197910 sulla segnaletica stradale (OSStr).

2 Commento ai singoli articoli

Titolo IV prima dell’art. 43

Il titolo è adeguato.

Rubrica dell’art. 45a

La rubrica è adeguata.

Art. 45a cpv. 1

Devono diventare obbligatori soltanto quei sistemi di assistenza a scopo di sicurezza che contribuiscono di fatto a ridurre gli incidenti. Fra questi rientrano tutti gli strumenti (digitali) che non solo allertano il conducente, ma in caso di emergenza intervengono anche sui comandi, evitando tamponamenti e scontri frontali e laterali. Si considera che i sistemi di assistenza obbligatori in virtù di norme internazionali siano atti a ridurre gli incidenti. Per questo motivo la legge si limita a prescrivere i «sistemi di assistenza obbligatori», rinunciando a specificare che debbano essere «atti a ridurre gli incidenti».

La norma si applica a tutti e quattro gli assi di transito della Svizzera: San Gottardo, San Bernardino, Sempione e Gran San Bernardo. Per questo motivo nel capoverso 1 viene menzionato l’articolo 2 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS). La compatibilità con i trattati bilaterali fra la Svizzera e l’UE, in particolare con l’Accordo del 1° giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità (MRA), è garantita. Il sistema attuale per l’ammissione dei veicoli sulle strade svizzere recepisce le norme internazionali. Se un tipo di veicolo è approvato a livello internazionale, la circolazione in Svizzera è di principio consentita. Questa procedura di approvazione del tipo rimane invariata. Gli standard minimi supplementari definiti nel capoverso 2 sono limitati a singole tratte e sono motivati per ragioni di sicurezza del traffico. Il principio della proporzionalità e quello della non discriminazione sono rispettati.

9 RS 0.741.20

10 RS 741.21