Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

avviso la legge deve menzionare chiaramente questo aspetto.

Altri pareri sono riportati più sotto nelle osservazioni concernenti l’articolo 2.

Limitazione del traffico delle merci (art. 2 cpv. 2): secondo l’USAM il Consiglio federale deve garantire che, per ragioni professionali, i frontalieri possano recarsi in Svizzera. Deve poter disporre eccezioni e considerare le esigenze dei Cantoni. Interpharma ritiene che questo provvedimento debba essere adottato soltanto dopo aver sentito i settori e nel rispetto rigoroso del principio della necessità e proporzionalità. Swiss Retail Federation e Scienceindustries Switzerland vogliono assolutamente che siano mantenute le corsie prioritarie e le semplificazioni nel traffico doganale. CI Commercio al dettaglio chiede eventuali limitazioni soltanto per le merci trasportate dai viaggiatori nell’ambito del traffico turistico destinate ad uso privato o a essere regalate e non per quelle del traffico internazionale. Per USI, SwissHoldings e Scienceindustries Switzerland i provvedimenti del Consiglio federale devono essere proporzionati. Considerato che l’agricoltura necessita di forza lavoro straniera, l’USC rileva con soddisfazione che la circolazione delle persone non può essere limitata.

Altri pareri sono riportati più sotto nelle osservazioni concernenti l’articolo 2.

Obbligo di produrre (art. 2 cpv. 3 lett. f): secondo USAM, Interpharma e USI questa disposizione deve trovare applicazione unicamente se l’approvvigionamento non può essere garantito in altro modo. Un obbligo di produrre dovrebbe poter essere imposto soltanto dietro una relativa indennità (di parere analogo Interpharma, CI Commercio al dettaglio). pharma-Suisse auspica che la disposizione sia precisata. Sciencesindustries Switzerland ritiene che il disciplinamento sia conforme all’obiettivo soltanto se il produttore vanta già nel suo portfolio i relativi agenti terapeutici e dispositivi di protezione e se può fare riferimento ai pertinenti processi e infrastrutture. Per SwissHoldings questi provvedimenti dovrebbero essere adottati soltanto quale ultima ratio.

Altri pareri sono riportati più sotto nelle osservazioni concernenti l’articolo 2.

Protezione di persone particolarmente a rischio (art. 2 cpv. 6): il PS deplora che non siano espressamente menzionati provvedimenti per la protezione delle persone vulnerabili, gli obblighi ai datori di lavoro e la protezione contro il licenziamento delle persone vulnerabili. SP 60+ rileva che non vi è alcuna evidenza scientifica epidemiologica che tutte le persone maggiori di 65 anni siano a rischio (anche FARES). La fissazione della soglia d’età non è sufficientemente fondata ed è sproporzionata (ProSenectute). Una discriminazione secondo l’età viola palesemente l’articolo 8 Cost. Nella descrizione dei gruppi a rischio l’età costituisce soltanto un fattore di rischio e occorre differenziare (di parare analogo FARES e Senior PVL Zurigo). pharmaSuisse accoglie positivamente il disciplinamento per proteggere le persone particolarmente a rischio. CI Commercio al dettaglio chiede che si definisca con chiarezza la nozione