Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
di persone particolarmente a rischio. Per l’UDC deve essere chiarito espressamente che tutti i provvedimenti vanno attuati in stretto accordo con i settori interessati, i rappresentanti dei datori di lavoro ecc., e piuttosto che imporre obblighi vanno in primo luogo emanate raccomandazioni. Secondo Travail.Suisse occorre stabilire con più precisione da quando va nuovamente riservata alle persone particolarmente a rischio una protezione specifica. Per l’USI è imperativo che il Consiglio federale usi molta cautela nell’imporre obblighi ai datori di lavoro. Nella legge COVID-19 deve essere chiarito che il datore può essere obbligato a continuare a versare lo stipendio alle persone particolarmente a rischio soltanto se è risarcito. L’USAM chiede che il passo sia semplicemente stralciato; sia la legge del 13 marzo 19646 sul lavoro, sia la LEp assicurano sufficienti basi per la protezione dei lavoratori. Per GastroSuisse non è chiaro perché i datori di lavoro sono menzionati esplicitamente, ma non gli indipendenti, i gruppi a rischio o le associazioni. HotellerieSuisse chiede che sia mantenuta la successione prevista nell’ordinanza COVID-19, secondo la quale l’esenzione dell’obbligo di lavorare con prosecuzione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro costituisce l’ultima misura. AGILE.CH ritiene problematico inserire in blocco e senza distinzioni persone nei gruppi a rischio che devono essere protetti con particolari provvedimenti da un’infezione da coronavirus. Per proteggere una persona particolarmente a rischio è anche necessario adottare misure nei confronti dei parenti per scongiurare il pericolo di una trasmissione all’interno del nucleo famigliare. Amnesty International chiede l’introduzione di un capoverso 7 concernente le esigenze di protezione degli impiegati nel settore sanitario, in cui si garantiscano loro condizioni di lavoro sicure ed eque, nonché il diritto alla protezione della salute.
Altri pareri sono riportati più sotto nelle osservazioni concernenti l’articolo 2.
Provvedimenti nel settore dell’asilo e degli stranieri (art. 3): Per evitare ai richiedenti l’asilo un’ulteriore erosione dei diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo e per rendere la prassi svizzera conforme alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, l’articolo 3 dovrebbe essere formulato con maggiore precisione (GDS). Secondo Scienceindustries Switzerland l’articolo 3 dovrebbe essere integrato con un’aggiunta secondo la quale l’entrata in Svizzera delle persone di imprese di rilevanza sistemica dovrebbe essere in ogni caso consentito. La Fédération des Entreprises Romandes propone che il Consiglio federale consulti datori di lavoro e sindacati prima di adottare decisioni concernenti provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo. Per l’UDC occorre disporre controlli sistematici al confine (anche con misurazione della temperatura e test rapidi COVID-19) per assicurarsi che entrino in Svizzera soltanto persone senza virus. Il prolungamento dei termini, le disposizioni sull’alloggio e la procedura nel settore dell’asilo non devono in alcun modo portare a un miglioramento delle condizioni delle persone interessate. Infine, occorre elaborare una base legale affinché i Cantoni possano mantenere le misure coercitive ordinate – come la carcerazione in vista di un rinvio coatto – anche se le restrizioni internazionali ai viaggi a seguito dell’epidemia di COVID-19 ne