Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
22 Cantoni e due organizzazioni chiedono che sia inserito un nuovo capoverso 3 in cui si precisi che i Cantoni sono coinvolti nell’elaborazione dei provvedimenti che concernono competenze cantonali. Non è sufficiente che siano semplicemente consultati. Devono essere preventivamente coinvolti nei processi decisionali con termini adeguati per esprimere un parere
(ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, VS, NE, GE, e di
parere analogo GR, TI, GDS, CDS). Alcuni Cantoni rilevano espressamente che i Cantoni devono essere coinvolti conformemente a quanto stabilito dalla legge sulla procedura di consultazione. Occorrerebbe inoltre precisare che, se necessario, per il loro territorio i Cantoni possono derogare alle disposizioni della Confederazione ed emanare proprie norme più o meno restrittive (UR, SO, AR, di parere analogo anche TI, NE e Associazione dei Comuni, HotellerieSuisse, USI). Uno specialista privato (H. Schramm) chiede preliminarmente un disciplinamento sulle competenze tra Confederazione e Cantoni in caso di divergenze rispetto alla LEp. Anche in questo caso dovrebbe valere il principio di sussidiarietà.
L’UDC vuole che in questa legge il Consiglio federale limiti espressamente i suoi poteri
all’emanazione di provvedimenti strettamente necessari per contenere l’epidemia e che contribuiscono pertanto alla sanità pubblica. Occorre a tal proposito definire criteri vincolanti. Inoltre, in futuro, prima di decidere misure concrete, il Consiglio federale dovrebbe di principio consultare i competenti organi parlamentari.
I GDS chiedono che il capoverso 2 sia formulato con più precisione (preservare il sistema sanitario e attenuare le conseguenze economiche e sociali).
La FRI vuole introdurre l’obbligo per il Consiglio federale di considerare, prima di emanare ordinanze sulla base della legge COVID-19, le ricadute sulle pari opportunità tra uomo e donna e il divieto di discriminazione.
Secondo Netzwerk Impfentscheid non ha proprio alcun senso elaborare e introdurre una simile legge. Visto il normale sviluppo dei virus (mutazioni) e il chiaro e unilaterale sostegno della grande industria, la legge COVID-19 deve essere respinta su tutta la linea. Per Amnesty International è cruciale che i diritti fondamentali siano rispettati anche in situazioni di emergenza.
5.2 Articolo 2
GE si chiede se determinate disposizioni di delega non possano essere recepite nella LEp, in particolare per consentire di emanare in regime di situazione straordinaria provvedimenti secondari, ad esempio il sostegno all’economia e alla cultura oppure chiusure del confine (di parere analogo SG e PLR).
VD rileva che, in particolare per i provvedimenti di cui ai capoversi 2, 4 e 6, le conseguenze nono sono ancora chiare e che devono essere osservate ed analizzate con più precisione. economiesuisse e USI fanno notare che per assicurare l’approvvigionamento l’economia deve affidarsi a catene di fornitura funzionanti. Se la situazione lo richiederà, si dovrebbe a tal