Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
disposizioni precise sotto il profilo contenutistico. Per come è costruito, il progetto di legge viola gli articoli 164 e 165 della Costituzione federale, in particolare per il settore della giustizia e del diritto procedurale. L’Unione svizzera dei contadini ritiene che gli obblighi stabiliti dalla legge non debbano portare a un ulteriore indebitamento e a conseguenze negative sul lungo periodo per il budget degli agricoltori. Valuta positivamente il fatto che il progetto preveda la possibilità di imporre limitazioni soltanto per la circolazione delle merci ma non per le persone. Visto il fabbisogno di manodopera estera per l’agricoltura, questo aspetto riveste particolare importanza.
I Verdi chiedono che il Consiglio federale tenga conto, in tutti i provvedimenti che adotta, delle conseguenze sulle pari opportunità tra uomo e donna (di parere analogo i GDS) e propongono di inserire in tutti gli stati maggiori di crisi COVID-19 e di consulenza della Confederazione specialisti nel settore delle cure, dell’assistenza, dell’educazione e della prevenzione della violenza domestica e di garantire una quota minima di donne e uomini. La CFQF è stupita che il rapporto esplicativo non contenga spiegazioni sulle conseguenze della legge per quanto riguarda le pari opportunità tra uomo e donna e chiede in ossequio all’articolo 141 capoverso 2 lettera i della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento di affrontare questa tematica nel messaggio (di parere analogo GDS, FRI).
L’USS vuole un articolo specifico sui provvedimenti concernenti la protezione della salute sul posto di lavoro. Il posto di lavoro assume un ruolo cruciale per la protezione da nuove infezioni, la prevenzione di una seconda ondata e la tutela di lavoratori particolarmente a rischio. La Posta Svizzera chiede che l’articolo 7b dell’ordinanza 2 COVID-19 sia direttamente trasposto in forma modificata nella legge COVID-19 oppure che sia elaborata nella legge CO-VID-19 una base legale che consenta al Consiglio federale di adottare anche in regime di situazione particolare misure per garantire il servizio universale come previsto nell’articolo 7b dell’ordinanza 2 COVID-19. Inoltre nella legge COVID-19 occorre elaborare una base legale che consenta al Consiglio federale di emanare provvedimenti concernenti l’epidemia di CO-VID-19 per quanto riguarda i trasporti pubblici.
5 Osservazioni sui singoli articoli
5.1 Articolo 1
La facoltà del Consiglio federale di emanare ordinanze che modificano la legge è correttamente limitata a quei settori legali per i quali la legge COVID-19 prevede espressamente una tale competenza (BE). È auspicabile che questo principio non sia enunciato soltanto nel rapporto, ma anche sancito nella legge.
L’UDF valuta positivamente la limitazione stabilita dal capoverso 2.