Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

nel traffico doganale devono essere assolutamente mantenuti. L’USI rileva che i provvedimenti del Consiglio federale devono essere proporzionati (di parere analogo Scienceindu-

stries Switzerland).

Articolo 2 capoverso 3

Per GE in particolare i provvedimenti di cui alle lettere g–j possono essere indiscutibilmente utili. Devono tuttavia essere limitati nel tempo e reversibili per evitare che a lungo termine siano immessi sul mercato prodotti non conformi alle vigenti disposizioni svizzere. ZG chiede che il capoverso sia integrato con una disposizione volta a conferire al Consiglio federale la competenza di imporre oneri o restrizioni all’esportazione di beni.

Secondo l’USAM un approvvigionamento di beni sotto la regia dello Stato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 dovrebbe entrare in considerazione soltanto se non fosse più possibile garantirlo attraverso i canali consolidati dell’economia privata (di parere analogo Swiss Holdings e Interpharma). Per SwissTextiles è giusto in regime di situazione straordinaria che il Consiglio federale riceva la competenza di acquistare in via sussidiaria e rapidamente i beni mancanti. Tuttavia questo dovrebbe sempre avvenire conformemente ai principi generali del diritto in materia di acquisti pubblici.

AGILE.CH chiede una disposizione secondo la quale, se è raccomandato o obbligatorio portare la maschera, le maschere e altri dispositivi di protezione siano finanziati attraverso il contributo di assistenza AI, l’aiuto sociale e le prestazioni complementari.

Lett. a

Secondo OW al formulazione potestativa non è sufficiente. Proprio i piccoli Cantoni raggiungono in breve tempo i limiti delle loro risorse di personale e logistiche. Cantoni e fornitori di prestazioni devono essere obbligati a costituire scorte di determinati dispostivi di protezione per 90 giorni.

Il rimborso a carico dei Cantoni è per questi ultimi problematico sotto il profilo della politica finanziaria. Si chiede che la Confederazione o tutt’al più anche gli assicuratori partecipino ai costi (BE). Richiesta analoga è presentata da BE anche per i provvedimenti degli altri capoversi, qualora comportino oneri finanziari per i Cantoni. La disposizione dovrebbe essere sancita durevolmente nella legge federale del 17 giugno 20168 sull’approvvigionamento economico del Paese, perché riveste importanza anche in vista di future pandemie; Confederazione e Cantoni sono inoltre responsabili in via sussidiaria di garantire un approvvigionamento sufficiente (VD). VS chiede che sia apportata una precisazione nella lettera a, perché i Cantoni e le strutture sanitarie sono di norma essi stessi responsabili per l’approvvigionamento.

8 RS 531