Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
Secondo l’UDF il recepimento di questa disposizione è comprensibile. Il PEV approva in particolare il disciplinamento per un approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione. pharmaSuisse e GSASA valutano positivamente che agenti terapeutici e dispositivi di protezione siano raggruppati in questa legge e in particolare che sia previsto un disciplinamento per il finanziamento. Secondo Scienceindustries, in questa disposizione occorre prevedere che in caso di una pandemia di lunga durata in breve tempo si rendono necessari disinfettanti supplementari. mfe ritiene importante tenere conto dei dispositivi di protezione e accoglie positivamente il conferimento a titolo sussidiario della competenza in questa materia al Consiglio federale.
Lett. b
Per BE gli obblighi di notifica non sono formulati chiaramente. Le spiegazioni devono precisare e stabilire a chi incombe l’obbligo di notifica.
L’UDF teme che gli obblighi di notifica provochino aggravi burocratici e chiede che siano esaminati con il coinvolgimento di specialisti delle strutture sanitarie interessate. Secondo pharmaSuisse e GSASA la procedura di notifica dei servizi interessati deve essere il più possibile semplice e senza complicazioni. mfe ritiene che l’obbligo di notifica sia adeguato.
Lett. c
Per quanto riguarda questa lettera occorre stabilire chiaramente nelle spiegazioni secondo quali criteri deve avvenire la distribuzione (BE, NW, GL, BS, AG nonché CDS e VS). ZG propone che la CDS possa assumere il coordinamento. AGILE.CH chiede che, in caso di nuovi problemi nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione, si privilegino nella distribuzione i disabili che nell’ambito dei contribuiti per l’assistenza occupano assistenti. Secondo GSASA, l’attribuzione e la fornitura devono essere effettuate per quanto possibile attraverso gli attuali canali collaudati.
Lett. d
L’USAM chiede che nell’emanazione di disposizioni a livello di ordinanza il Consiglio federale agisca in modo proporzionato, limitando al massimo conformemente allo scopo la commercializzazione diretta al fine di distorcere il meno possibile la concorrenza economica. La lettera dovrebbe essere precisata in tal senso.
Lett. e
12 Cantoni (ZH, BE, LU, OW, GL, SO, BS, AI, AG, VS, NE, JU) nonché CDS e CI Commercio al dettaglio chiedono di stralciare questa disposizione. Se un Cantone fosse particolarmente colpito, gli altri Cantoni va da sé che lo sosterrebbero. Non è ammissibile che i Cantoni che sanno essere previdenti da sé siano «penalizzati». La Confederazione dovrebbe quantomeno applicare la disposizione in modo molto cauto (NW). Se la lettera e non fosse stralciata,